Digital Omnibus Reg. (UE) 2026/1744 · COM(2025) 837
In breve
Con «Digital Omnibus» si indicano due interventi distinti. Quello sull’AI Act è legge: il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, sposta gli obblighi per l’alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 e attenua l’obbligo di alfabetizzazione. Quello su GDPR, ePrivacy, Data Act e segnalazioni cyber (COM(2025) 837) è ancora una proposta: il Consiglio ha adottato l’orientamento generale il 21 ottobre 2026, mancano la posizione del Parlamento europeo e i triloghi.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- Reg. (UE) 2026/1744 · COM(2025) 837
- Nome ufficiale
- Regolamento (UE) 2026/1744 che modifica il Regolamento (UE) 2024/1689 (Digital Omnibus sull’AI) e proposta COM(2025) 837 di Digital Omnibus su dati, GDPR, ePrivacy e segnalazioni cyber
- Tipo
- Regolamento UE
- Ambito
- AI
- Stato
- In vigoreÈ legge solo la parte sull’AI Act (Reg. (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026). La parte su GDPR, ePrivacy, Data Act e segnalazioni cyber (COM(2025) 837) è una proposta: c’è l’orientamento generale del Consiglio, mancano la posizione del Parlamento europeo e i triloghi.
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Per la parte in vigore, gli stessi destinatari dell’AI Act. Per la proposta, titolari del trattamento, chi usa cookie e tecnologie simili, soggetti tenuti a segnalazioni di incidenti: nessun obbligo finché non è adottata.
- Atti collegati
- Reg. (UE) 2024/1689 — AI Act, modificato dal Reg. (UE) 2026/1744 (in applicazione progressiva)
- COM(2025) 837 — Proposta di Digital Omnibus su dati, GDPR, ePrivacy, Data Act e segnalazioni cyber (proposta)
- Fonte ufficiale
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202601744
- Aggiornato al
Date che contano
- (passata)
Pubblicazione del Reg. (UE) 2026/1744 nella Gazzetta ufficiale dell’UE
- (già in vigore)
Entra in vigore il Reg. (UE) 2026/1744: nuove date per l’alto rischio dell’AI Act
- (passata)
Orientamento generale del Consiglio sulla proposta COM(2025) 837 (dati, GDPR, ePrivacy)
- (prossima)
Nuovi divieti dell’art. 5, par. 1, lett. b bis) e b ter) e marcatura (art. 50, par. 2) per i sistemi già sul mercato
- (prossima)
Termine per gli spazi di sperimentazione normativa nazionali (art. 57)
- (prossima)
Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III
- (prossima)
Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato I (es. dispositivi medici)
Due pacchetti, due stati diversi
«Digital Omnibus» indica due interventi distinti, e confonderli è l’errore più comune: uno è legge, l’altro è una proposta.
| Pacchetto | Atto | Cosa tocca | Stato |
|---|---|---|---|
| Omnibus sull’AI | Reg. (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 | AI Act (Reg. (UE) 2024/1689) e, per gli aspetti collegati, i regolamenti 2018/1139 e 2023/1230 | In vigore dal |
| Omnibus sui dati | Proposta COM(2025) 837 | GDPR, ePrivacy, Data Act, segnalazioni di incidenti cyber | Proposta: orientamento generale del Consiglio il ; mancano Parlamento europeo e triloghi |
L’Omnibus sull’AI: cosa è cambiato davvero
Il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio, modifica l’AI Act su date, alfabetizzazione, divieti, sanzioni e sandbox. Le nuove date sono fisse: non dipendono dalla disponibilità delle norme tecniche.
| Obbligo | Testo originale | Dopo il Reg. 2026/1744 |
|---|---|---|
| Alto rischio, Allegato III (art. 6(2)) | ||
| Alto rischio, Allegato I (art. 6(1)) | ||
| Nuovi divieti, art. 5, par. 1, lett. b bis) e b ter) | — | |
| Marcatura dei contenuti generati (art. 50(2)) per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 | ||
| Almeno uno spazio di sperimentazione normativa (sandbox) nazionale operativo | ||
| Sistemi ad alto rischio già in uso presso autorità pubbliche |
Oltre alle date, il regolamento cambia alcune regole di sostanza:
- Alfabetizzazione (art. 4). Fornitori e deployer non devono più «garantire» l’alfabetizzazione del personale, ma adottare misure volte a sostenerla. L’obbligo resta.
- Nuovi divieti (art. 5). Vietati i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona riconoscibile, o che la ritraggono in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso, e quelli che generano materiale pedopornografico. Per l’immissione sul mercato il divieto scatta se questa è la finalità prevista o se il sistema lo rende un risultato prevedibile senza misure di sicurezza ragionevoli per impedirlo.
- Dati particolari per correggere le distorsioni (art. 4 bis). I fornitori di sistemi ad alto rischio possono trattare eccezionalmente categorie particolari di dati personali per rilevare e correggere le distorsioni, solo se non bastano dati sintetici o anonimizzati e con garanzie precise. Il GDPR continua ad applicarsi.
- Small mid-cap (art. 99, par. 6 bis). Le piccole imprese a media capitalizzazione ottengono lo stesso favore delle PMI sulle sanzioni: si applica il minore fra percentuale e importo fisso.
Resta invece, riformulata per le nuove date, la regola dell’art. 111, par. 2, sui sistemi già sul mercato: i sistemi ad alto rischio immessi prima della data di applicazione vi sono soggetti solo se, da quella data, la loro progettazione cambia in modo significativo; quelli destinati alle autorità pubbliche vanno adeguati comunque entro il 2 agosto 2030, come nel testo originale.
Cosa non è cambiato: i divieti originari e l’alfabetizzazione si applicano dal 2 febbraio 2025, gli obblighi sui modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025, la trasparenza dell’art. 50 dal 2 agosto 2026. Il quadro completo è nella pagina sull’AI Act.
L’Omnibus sui dati: una proposta, non ancora legge
La proposta COM(2025) 837 interviene su GDPR, direttiva ePrivacy, Data Act e obblighi di segnalazione degli incidenti cyber. Il 21 ottobre 2026 il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale. Per diventare legge servono ancora la posizione del Parlamento europeo, l’accordo nei triloghi, l’adozione formale e la pubblicazione.
Secondo quanto riportato sull’orientamento del Consiglio, i punti principali sono tre. Nessuno è definitivo e il testo può cambiare:
| Tema | Oggi (legge in vigore) | Orientamento del Consiglio (proposta) |
|---|---|---|
| Notifica delle violazioni dei dati | Al Garante entro 72 ore, salvo che sia improbabile un rischio (art. 33 GDPR) | Solo se il rischio è elevato, entro 96 ore |
| Cookie e tecnologie simili | Consenso secondo la direttiva ePrivacy e il Codice privacy | Meno banner di consenso |
| Segnalazioni di incidenti | Canali e termini distinti per GDPR, NIS2 e altre norme | Un punto unico di segnalazione |
Finché la proposta non è adottata, chi subisce una violazione di dati personali deve notificarla entro 72 ore, e le regole sui cookie restano quelle di oggi. Progettare procedure su una proposta significa rifarle se il testo finale cambia. Le regole in vigore sono nella pagina sul GDPR.
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
La proroga sposta le scadenze, non le decisioni. Un sistema che entra in produzione nel 2027 si progetta nel 2026: la classificazione, la sorveglianza umana, i log e la documentazione tecnica si decidono nella specifica, non a ridosso della scadenza. Il tempo guadagnato serve a farle bene, non a rimandarle.
Le altre norme non si sono spostate. In Italia il reato dell’art. 437-bis c.p. (D.Lgs. 160/2026) è in vigore dal 30 settembre 2026 e richiama le misure di sicurezza e la sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio; le regole su lavoro e AI del D.Lgs. 179/2026 si applicano dal 23 ottobre 2026; la Direttiva prodotti difettosi vale per il software immesso sul mercato dopo l’8 dicembre 2026.
Attenzione ai sistemi già in esercizio. L’art. 111, par. 2, esenta i sistemi ad alto rischio già sul mercato solo finché la loro progettazione non cambia in modo significativo. Una riprogettazione dopo il 2 dicembre 2027 li porta dentro gli obblighi: conviene sapere fin d’ora quali interventi lo farebbero.
Se generi contenuti, la scadenza è vicina. Chi fornisce sistemi che generano testo, immagini, audio o video immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 deve applicare la marcatura leggibile da una macchina dell’art. 50(2) entro il 2 dicembre 2026.
Dove si somma ad altre norme
- AI Act — è il regolamento modificato: va letto nella versione consolidata con il Reg. (UE) 2026/1744.
- GDPR — oggi invariato; l’art. 4 bis dell’AI Act si aggiunge alle sue condizioni per i dati particolari, non le sostituisce.
- Data Act e NIS2 — toccati dalla proposta sui dati e sulle segnalazioni, si applicano oggi nella versione vigente.
- Legge 132/2025 — integra l’AI Act come modificato; le date europee valgono anche in Italia.
Errori frequenti
- «L’AI Act è stato rinviato». Sono stati rinviati gli obblighi per l’alto rischio. Divieti, alfabetizzazione, modelli per finalità generali e trasparenza si applicano già, e i nuovi divieti partono il 2 dicembre 2026.
- «Le date possono slittare ancora». Il regolamento le fissa: 2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028, senza meccanismi legati alle norme tecniche.
- «L’Omnibus ha semplificato il GDPR». La parte sui dati è una proposta. Oggi valgono il GDPR e il Codice privacy come sono.
- «L’alfabetizzazione non è più obbligatoria». È cambiata la formulazione, non l’esistenza dell’obbligo; in Italia il D.Lgs. 179/2026 aggiunge obblighi di formazione.
- «Abbiamo tempo fino al 2027, iniziamo nel 2027». Un sistema che arriva in produzione a ridosso della scadenza è stato progettato prima: le decisioni che contano si prendono adesso.
Domande frequenti
Il Digital Omnibus ha rinviato l’AI Act?
Solo in parte. Il Reg. (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato gli obblighi per i sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 (Allegato III) e al 2 agosto 2028 (Allegato I). Divieti, alfabetizzazione, obblighi sui modelli per finalità generali e trasparenza dell’art. 50 non sono stati rinviati, e lo stesso regolamento ha aggiunto nuovi divieti che si applicano dal 2 dicembre 2026.
Il Digital Omnibus ha cambiato il GDPR?
No. La parte su GDPR, ePrivacy, Data Act e segnalazioni di incidenti è la proposta COM(2025) 837. Il Consiglio ha adottato il suo orientamento generale il 21 ottobre 2026; mancano la posizione del Parlamento europeo e i triloghi. Finché non sarà adottata e pubblicata, valgono le regole attuali.
Cosa succede ai sistemi ad alto rischio già sul mercato prima delle nuove date?
Secondo l’art. 111, par. 2, dell’AI Act, nel testo sostituito dal Reg. (UE) 2026/1744, i sistemi ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione degli obblighi vi sono soggetti solo se, da quella data, subiscono modifiche significative della progettazione. Fanno eccezione i sistemi destinati alle autorità pubbliche, che devono adeguarsi entro il 2 agosto 2030. I divieti dell’art. 5 si applicano comunque.
Cosa cambia per l’alfabetizzazione in materia di AI?
Il nuovo art. 4 chiede a fornitori e deployer di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione del personale e di chi usa i sistemi per loro conto, mentre il testo originale chiedeva di garantirla. L’obbligo resta, con un’intensità diversa. In Italia il D.Lgs. 179/2026 aggiunge obblighi concreti di formazione per lavoratori, ordini professionali e professioni sanitarie.
Chi sono le small mid-cap e cosa cambia per loro?
Sono le piccole imprese a media capitalizzazione come definite dalla raccomandazione (UE) 2025/1099, una categoria fra le PMI e le grandi imprese. Il Reg. (UE) 2026/1744 estende loro il trattamento delle PMI sulle sanzioni: per ciascuna sanzione si applica il minore fra la percentuale del fatturato e l’importo fisso (art. 99, par. 6 bis, AI Act).
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- Reg. (UE) 2026/1744 · COM(2025) 837 — testo ufficiale — Digital Omnibus
- Reg. (UE) 2024/1689 — AI Act, modificato dal Reg. (UE) 2026/1744
- COM(2025) 837 — Proposta di Digital Omnibus su dati, GDPR, ePrivacy, Data Act e segnalazioni cyber
- Codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI (10 giugno 2026) — Commissione europea, riferimento per l’art. 50
Norme correlate
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
- In vigoreGDPR e Codice privacyReg. (UE) 2016/679Chiunque tratti dati personali di persone che si trovano nell’UE, come titolare o responsabile del trattamento, compresi i dati usati per addestrare, alimentare o interrogare sistemi di AI.
- In vigoreData ActReg. (UE) 2023/2854Fabbricanti di prodotti connessi e fornitori di servizi correlati, titolari dei dati, utenti, destinatari dei dati e fornitori di servizi di trattamento dei dati.
- In vigoreNIS2Dir. (UE) 2022/2555Soggetti essenziali e importanti dei settori elencati negli Allegati I e II della direttiva, oltre una certa dimensione o per designazione, e indirettamente i loro fornitori.
Approfondimenti dell’autore
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