NIS2 Dir. (UE) 2022/2555
In breve
La Direttiva NIS2 (UE) 2022/2555, recepita in Italia con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, impone ai soggetti essenziali e importanti dei settori critici misure di gestione del rischio di cibersicurezza e la notifica degli incidenti, sotto la supervisione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Le misure di sicurezza di base stabilite dall’ACN vanno adottate entro il 31 ottobre 2026.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- Dir. (UE) 2022/2555
- Nome ufficiale
- Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione (direttiva NIS 2)
- Tipo
- Direttiva UE
- Ambito
- Cybersecurity
- Stato
- In vigoreIn Italia è recepita dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138; le modalità attuative sono fissate dalle determinazioni dell’ACN.
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Soggetti essenziali e importanti dei settori elencati negli Allegati I e II della direttiva, oltre una certa dimensione o per designazione, e indirettamente i loro fornitori.
- Atti collegati
- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 — Recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555 (in vigore)
- Fonte ufficiale
- https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj
- Aggiornato al
Date che contano
- (già in vigore)
Entra in vigore il D.Lgs. 138/2024 di recepimento
- (passata)
Si applica la Determinazione ACN 314287/2026 (piattaforma, aggiornamenti entro 14 giorni, fornitori rilevanti NIS), che sostituisce la 127437/2026
- (prossima)
Termine per adottare le misure di sicurezza di base per i soggetti della prima elencazione (18 mesi dalla comunicazione di inserimento, Determinazione ACN 379907/2025)
A chi si applica
La NIS2 si applica in Italia attraverso il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, che l’ha recepita: riguarda i soggetti pubblici e privati delle tipologie elencate nei suoi quattro allegati. Gli allegati I e II elencano i settori altamente critici e critici (fra gli altri energia, trasporti, banche, sanità, acque, infrastrutture digitali, gestione dei servizi TIC, manifattura di determinati prodotti, servizi postali); gli allegati III e IV le pubbliche amministrazioni e le ulteriori tipologie di soggetti.
Per i settori degli allegati I e II conta la dimensione: il decreto si applica a chi supera i massimali delle piccole imprese (art. 3). Fra questi, sono soggetti essenziali quelli dell’allegato I che superano i massimali delle medie imprese e, a prescindere dalla dimensione, i soggetti critici, i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di registri di primo livello, i fornitori di servizi DNS e le pubbliche amministrazioni centrali (art. 6). Tutti gli altri sono soggetti importanti. L’ACN può designare come essenziali altri soggetti a prescindere dalla dimensione.
Ogni anno, dal 1° gennaio al 28 febbraio, i soggetti si registrano o aggiornano la registrazione sulla piattaforma digitale dell’ACN, designando un punto di contatto; entro il 31 marzo l’ACN redige l’elenco dei soggetti essenziali e importanti e comunica a ciascuno l’inserimento (art. 7).
Cosa chiede
La NIS2 chiede tre cose: misure di gestione del rischio, notifica degli incidenti significativi e una responsabilità chiara in capo ai vertici. Le misure (art. 24) devono essere adeguate e proporzionate, basate su un approccio multi-rischio, e comprendere almeno:
- politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
- gestione degli incidenti, comprese le procedure per le notifiche;
- continuità operativa, backup, ripristino in caso di disastro e gestione delle crisi;
- sicurezza della catena di approvvigionamento, valutando le vulnerabilità specifiche dei fornitori diretti e le loro pratiche di sviluppo sicuro (art. 24, c. 3);
- sicurezza di acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
- valutazione dell’efficacia delle misure, igiene informatica di base e formazione;
- crittografia, sicurezza del personale, controllo degli accessi, gestione degli asset;
- autenticazione a più fattori e comunicazioni protette, ove opportuno.
L’ACN traduce questi elementi in requisiti verificabili con le proprie determinazioni. La Determinazione 379907/2025 fissa le misure di sicurezza di base (allegato 1 per i soggetti importanti, allegato 2 per gli essenziali), organizzate per funzioni, categorie, sottocategorie e requisiti del Framework nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, e gli incidenti significativi di base da notificare (allegati 3 e 4).
| Fonte | Cosa chiede | Termine |
|---|---|---|
| Art. 7 D.Lgs. 138/2024 | Registrazione o aggiornamento sulla piattaforma ACN, con punto di contatto | Ogni anno dal 1° gennaio al 28 febbraio |
| Det. ACN 314287/2026 | Comunicare all’ACN ogni modifica delle informazioni trasmesse | Entro 14 giorni dalla modifica (dal ) |
| Det. ACN 379907/2025 | Notificare a CSIRT Italia gli incidenti significativi di base | Entro 9 mesi dalla comunicazione di inserimento nell’elenco (gennaio 2026) |
| Det. ACN 379907/2025 | Adottare le misure di sicurezza di base | Entro 18 mesi dalla comunicazione di inserimento; prima tornata: |
| Art. 23 D.Lgs. 138/2024 | Approvazione delle misure e supervisione da parte degli organi di amministrazione; formazione obbligatoria dei vertici | Continuativo |
La notifica degli incidenti
Un incidente va notificato a CSIRT Italia quando è significativo: quando ha causato, o può causare, una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto, oppure ripercussioni su altre persone con perdite materiali o immateriali considerevoli (art. 25, c. 4). La notifica non espone chi la fa a una responsabilità maggiore di quella che deriva dall’incidente.
| Passaggio | Termine | Contenuto |
|---|---|---|
| Pre-notifica | Entro 24 ore dalla conoscenza dell’incidente significativo | Se possibile, se si sospettano atti illegittimi o malevoli e se c’è impatto transfrontaliero |
| Notifica | Entro 72 ore dalla conoscenza | Valutazione iniziale di gravità e impatto, indicatori di compromissione se disponibili |
| Relazione intermedia | Su richiesta di CSIRT Italia | Aggiornamenti sulla situazione |
| Relazione finale | Entro un mese dalla notifica | Descrizione dettagliata, causa di fondo, misure di attenuazione, impatto transfrontaliero |
| Incidente ancora in corso | Relazione mensile; finale entro un mese dalla chiusura | Progressi nella gestione |
Vertici, ACN e sanzioni
La cybersecurity, nella NIS2, è una responsabilità degli organi di amministrazione e direttivi: approvano le modalità di attuazione delle misure, ne sovrintendono l’attuazione, sono responsabili delle violazioni, devono seguire una formazione specifica e promuoverla per i dipendenti, e vanno informati degli incidenti e delle notifiche (art. 23). L’ACN è l’autorità nazionale competente NIS e opera anche come CSIRT Italia.
| Soggetto | Massimo |
|---|---|
| Soggetti essenziali (escluse le pubbliche amministrazioni) | 10 milioni di euro o 2% del fatturato annuo mondiale, se superiore; minimo un ventesimo del massimo |
| Soggetti importanti (escluse le pubbliche amministrazioni) | 7 milioni di euro o 1,4% del fatturato annuo mondiale, se superiore; minimo un trentesimo del massimo |
| Pubbliche amministrazioni essenziali | Da 25.000 a 125.000 euro; ridotte di un terzo per le importanti |
Oltre alla sanzione all’ente, le persone fisiche che rappresentano o controllano un soggetto essenziale possono essere ritenute responsabili dell’inadempimento; se il soggetto non si adegua a una diffida, l’ACN può applicare a chi ricopre funzioni dirigenziali la sanzione accessoria dell’incapacità a svolgerle nel medesimo soggetto (art. 38, cc. 5 e 6).
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
Un sistema AI di un soggetto NIS è un sistema informativo come gli altri. Se un soggetto essenziale o importante usa un assistente, un modello o una pipeline di retrieval nelle proprie attività, quel sistema rientra nel perimetro delle misure dell’art. 24: controllo degli accessi, gestione delle vulnerabilità, continuità operativa, gestione degli incidenti. Un incidente che passa da lì si notifica con gli stessi termini.
Chi fornisce AI a un soggetto NIS può diventare fornitore rilevante. Con la Determinazione 314287/2026 i soggetti NIS comunicano all’ACN l’elenco dei fornitori rilevanti: chi eroga servizi ICT delle infrastrutture digitali o della gestione dei servizi TIC, o chi è difficile da sostituire. Per un fornitore di AI vuol dire ricevere dai clienti domande precise su sviluppo sicuro, vulnerabilità e continuità.
Stessa autorità, due norme. Con il D.Lgs. 179/2026 l’ACN è anche autorità di vigilanza del mercato per l’AI Act e tiene il registro nazionale dei sistemi ad alto rischio usati nelle infrastrutture critiche (Allegato III, punto 2). Un soggetto NIS che usa AI in quel perimetro parla con lo stesso interlocutore per entrambe.
Dove si somma ad altre norme
La NIS2 è la norma orizzontale sulla cibersicurezza; intorno a lei stanno regole di settore e di prodotto:
- DORA — per banche e altre entità finanziarie è lex specialis: dove un atto settoriale impone misure e notifiche di effetto almeno equivalente, le disposizioni della NIS2 non si applicano (art. 4 della direttiva).
- Cyber Resilience Act — regola la sicurezza dei prodotti con elementi digitali che i soggetti NIS acquistano; è la controparte, lato fornitore, della sicurezza della catena di approvvigionamento.
- GDPR — un incidente che coinvolge dati personali può richiedere anche la notifica di violazione al Garante, con regole e termini propri.
- AI Act — i sistemi AI usati come componenti di sicurezza nelle infrastrutture critiche sono ad alto rischio (Allegato III, punto 2).
Il lavoro utile è uno solo: la gestione delle vulnerabilità serve insieme alla NIS2, al GDPR e al Cyber Resilience Act, e un registro degli eventi attribuibile serve anche come prova in caso di danno.
Errori frequenti
- «La registrazione l’abbiamo fatta, siamo a posto». La registrazione si aggiorna ogni anno e ogni modifica va comunicata entro 14 giorni; le misure di sicurezza di base vanno adottate e mantenute.
- «Siamo una piccola impresa, la NIS2 non ci riguarda». Alcuni soggetti rientrano a prescindere dalla dimensione, e chi fornisce servizi ICT a un soggetto NIS può comparire nel suo elenco dei fornitori rilevanti.
- «Notifichiamo quando abbiamo capito cosa è successo». La pre-notifica va fatta entro 24 ore da quando si viene a conoscenza dell’incidente significativo; l’analisi completa arriva con la relazione finale.
- «È una questione dell’IT». Gli organi di amministrazione approvano le misure, sono responsabili delle violazioni e devono essere formati; le persone fisiche al vertice possono subire sanzioni accessorie.
- «Una banca applica NIS2 e DORA allo stesso modo». Per le entità finanziarie DORA prevale dove impone obblighi equivalenti; la NIS2 resta il quadro per i soggetti non coperti dall’atto di settore.
Domande frequenti
Come capisco se la mia azienda è soggetto NIS?
Il D.Lgs. 138/2024 si applica ai soggetti pubblici e privati delle tipologie elencate negli allegati I, II, III e IV. Per i settori degli allegati I e II conta la dimensione: il decreto si applica a chi supera i massimali delle piccole imprese, cioè a medie e grandi imprese. Alcuni soggetti rientrano a prescindere dalla dimensione, come i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i fornitori di servizi DNS, i gestori di registri di primo livello e le pubbliche amministrazioni centrali. Ogni anno, dal 1° gennaio al 28 febbraio, i soggetti si registrano o aggiornano la registrazione sulla piattaforma dell’ACN.
Entro quando vanno adottate le misure di sicurezza di base?
La Determinazione ACN 379907/2025 fissa le misure di sicurezza di base: l’allegato 1 per i soggetti importanti, l’allegato 2 per gli essenziali, costruiti sul Framework nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (edizione 2025). Vanno adottate entro 18 mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco nazionale NIS; per la prima tornata di soggetti il termine cade il 31 ottobre 2026. La notifica degli incidenti significativi di base andava garantita entro 9 mesi, cioè da gennaio 2026.
In quanto tempo va notificato un incidente significativo?
L’art. 25 del D.Lgs. 138/2024 prevede una pre-notifica a CSIRT Italia entro 24 ore da quando il soggetto è venuto a conoscenza dell’incidente significativo, una notifica entro 72 ore con una valutazione iniziale di gravità e impatto, una relazione intermedia su richiesta e una relazione finale entro un mese dalla notifica. Se l’incidente è ancora in corso, si invia una relazione mensile e la relazione finale entro un mese dalla chiusura della gestione.
Gli amministratori rispondono personalmente?
Gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di attuazione delle misure di sicurezza, ne sovrintendono l’attuazione e sono responsabili delle violazioni (art. 23). Devono seguire una formazione in materia di sicurezza informatica. Se il soggetto non si adegua alla diffida dell’ACN, l’Autorità può disporre nei confronti delle persone fisiche responsabili la sanzione accessoria dell’incapacità a svolgere funzioni dirigenziali nel medesimo soggetto (art. 38).
Chi sono i fornitori rilevanti NIS?
La Determinazione ACN 314287/2026, che si applica dal 25 ottobre 2026 e sostituisce la Determinazione 127437/2026, definisce fornitore rilevante NIS chi fornisce servizi o prodotti a un soggetto NIS e soddisfa almeno uno di due criteri: la fornitura rientra nelle attività ICT dell’allegato I, punti 8 e 9, del decreto (infrastrutture digitali e gestione dei servizi TIC), oppure la sua interruzione o compromissione avrebbe un impatto significativo sul soggetto, anche per mancanza di fornitori alternativi. I soggetti NIS ne comunicano l’elenco all’ACN.
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- Dir. (UE) 2022/2555 — testo ufficiale — NIS2
- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 — Recepimento della Direttiva (UE) 2022/2555
- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 — Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 — testo pubblicato: artt. 3, 6, 7, 23, 24, 25, 38
- ACN — Modalità e specifiche di base (Determinazione ACN 379907/2025) — misure di sicurezza di base e incidenti significativi di base, con i termini di 18 e 9 mesi
- Determinazione ACN 314287/2026 — piattaforma digitale, punto di contatto, aggiornamenti entro 14 giorni, fornitori rilevanti NIS
Norme correlate
- In applicazione progressivaCyber Resilience ActReg. (UE) 2024/2847Fabbricanti, importatori e distributori di prodotti con elementi digitali, software compreso, messi a disposizione sul mercato UE.
- In vigoreDORAReg. (UE) 2022/2554Entità finanziarie (banche, assicurazioni, imprese di investimento, istituti di pagamento e altre) e, attraverso i contratti, i fornitori terzi di servizi ICT.
- In vigoreGDPR e Codice privacyReg. (UE) 2016/679Chiunque tratti dati personali di persone che si trovano nell’UE, come titolare o responsabile del trattamento, compresi i dati usati per addestrare, alimentare o interrogare sistemi di AI.
- PropostaCloud and AI Development Act (CADA)COM(2026) 502Come proposto: fornitori di servizi cloud e di AI che vogliono vedersi riconosciuto un livello di garanzia dell’Unione, pubbliche amministrazioni che li acquistano e, in prospettiva, soggetti privati dei settori critici NIS2.
Approfondimenti dell’autore
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