D.Lgs. 160/2026 D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160
In breve
Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, attua la delega della Legge 132/2025 sulla responsabilità civile e penale legata all’intelligenza artificiale. Introduce il reato di omissione delle misure di sicurezza o della sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio (art. 437-bis c.p.), lo inserisce fra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 e rende più semplice la prova per chi subisce un danno: esibizione dei log, nesso causale presunto in caso di violazione dell’AI Act, conformità anche certificata che non esclude di per sé la responsabilità.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160
- Nome ufficiale
- Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale
- Tipo
- Decreto legislativo
- Ambito
- AI
- Stato
- In vigore
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Tutta la filiera dei sistemi di AI ad alto rischio (chi progetta, addestra, produce, immette sul mercato o li usa professionalmente), gli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, chi agisce o si difende in giudizio per danni causati da sistemi di AI.
- Atti collegati
- L. 23 settembre 2025, n. 132 — Legge sull’intelligenza artificiale (delega, art. 24) (in vigore)
- Fonte ufficiale
- https://www.normattiva.it/eli/id/2026/09/15/26G00179/ORIGINAL
- Aggiornato al
Date che contano
- (passata)
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 214)
- (già in vigore)
Entrata in vigore: art. 437-bis c.p., art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001, nuove regole sulla responsabilità civile
A chi si applica
Il D.Lgs. 160/2026 attua la delega dell’art. 24 della Legge 132/2025 su tre fronti, con destinatari diversi:
- penale — chiunque partecipi alla filiera di un sistema di AI ad alto rischio (progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato) e l’utilizzatore professionale; gli enti, attraverso il D.Lgs. 231/2001;
- civile — chi chiede o deve pagare il risarcimento di un danno cagionato nell’uso di un sistema di AI, qualunque sia la sua classe di rischio, e il suo assicuratore;
- polizia — le Forze di polizia che usano sistemi di AI, in particolare per l’identificazione biometrica (Titolo I e art. 359-ter c.p.p.).
Il reato: art. 437-bis c.p.
Dal 30 settembre 2026 omettere le misure tecniche di sicurezza o la sorveglianza umana su un sistema di AI ad alto rischio è un delitto, se ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.
| Condotta | Pericolo per vita o incolumità | Pericolo per la sicurezza dello Stato |
|---|---|---|
| Omettere le misure tecniche di sicurezza (idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni) o la sorveglianza umana nella progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato (c. 1) | reclusione da 1 a 5 anni | reclusione da 2 a 8 anni |
| Alterare un sistema ad alto rischio, fuori dai casi del c. 1 (c. 2) | reclusione da 2 a 6 anni | reclusione da 3 a 10 anni |
| Fatti del c. 1 commessi per colpa grave (c. 3) | pena ridotta («da un terzo a un sesto», nel testo pubblicato) | |
| Utilizzatore professionale (deployer) che omette intenzionalmente la sorveglianza umana (c. 4) | reclusione da 1 a 5 anni | reclusione da 2 a 8 anni |
Tre dettagli contano più delle pene. Il primo: è un reato comune, che chiunque può commettere, e la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione). Non risponde «l’azienda»: risponde la persona che aveva il compito di adottare la misura e non l’ha fatto.
Il secondo: serve un pericolo. La delega chiedeva un pericolo concreto per la vita, l’incolumità o la sicurezza dello Stato; la sola omissione formale, senza conseguenze di questo tipo, non basta. E la previsione della colpa grave porta la discussione sul terreno della diligenza professionale: in un processo si valuterà cosa avrebbe dovuto fare un progettista accorto in quel momento.
Il terzo: il reato morde solo sull’alto rischio. Il legislatore lo ha collocato subito dopo l’art. 437 c.p., che punisce la rimozione o l’omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, fra i delitti contro l’incolumità pubblica e non fra i reati informatici: la logica è quella della sicurezza, non della frode.
Gli enti: art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001
L’art. 15 del decreto inserisce nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-vicies, «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale», che rende due delitti reati presupposto della responsabilità dell’ente.
| Reato presupposto | Sanzione pecuniaria | Sanzioni interdittive (art. 9, c. 2) |
|---|---|---|
| Art. 437-bis c.p. | da 600 a 1.000 quote | lett. b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali all’illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| Art. 612-quater c.p. (deepfake) | da 200 a 700 quote |
L’art. 10 del D.Lgs. 231/2001 fissa l’importo di una quota fra cinquecentomila e tre milioni di lire, cioè circa da 258 a 1.549 euro: per il 437-bis la sanzione va quindi da circa 155 mila a circa 1,55 milioni di euro. L’interdizione dall’esercizio dell’attività (lett. a) non è fra le sanzioni richiamate.
Il Modello 231 protegge la società, non chi decide. Aggiornarlo è necessario, perché un ente che usa o fornisce sistemi ad alto rischio ora ha un’area di rischio-reato in più da mappare, con protocolli e controlli propri. Ma l’esimente dell’ente non copre il responsabile tecnico, il product owner o il dirigente che ha firmato la messa in esercizio: per loro la difesa sono le prove di cosa è stato deciso, da chi e quando.
La responsabilità civile (artt. 16-20)
Il Capo II del Titolo II cambia il processo civile per i danni causati dall’AI: non introduce un nuovo tipo di responsabilità, ma rende molto più facile provarla.
| Articolo | Cosa prevede | Quando si applica |
|---|---|---|
| 16 | Il consumatore danneggiato può agire anche davanti al giudice del luogo in cui ha residenza o domicilio; restano ferme l’art. 82 GDPR e la disciplina di recepimento della direttiva prodotti difettosi | Ogni azione di risarcimento, contrattuale o extracontrattuale, per danni nell’uso di un sistema di AI |
| 17 | Ordine di esibizione delle prove sul funzionamento del sistema: log (art. 12 AI Act), gestione dei rischi (art. 9), documentazione tecnica (art. 11), parametri e modalità di sorveglianza umana (art. 14). Ordine proporzionato, con tutela dei segreti commerciali. Se la parte non adempie su questi documenti, il giudice ritiene ammessi i fatti allegati; il terzo inadempiente paga da 1.500 a 10.000 euro | Ogni azione di risarcimento per danni nell’uso di un sistema di AI, se la domanda è verosimile |
| 18 | Nesso di causalità fra violazione e danno presunto, salvo prova contraria | Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi dell’AI Act |
| 19 | La conformità all’AI Act, anche certificata, «non esclude di per sé» la responsabilità del convenuto | Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi dell’AI Act |
| 20 | Richiesta preventiva sull’esistenza di una polizza, con risposta entro trenta giorni; azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore nei limiti del massimale; eccezioni opponibili solo se anteriori al sinistro; rivalsa dell’assicuratore sull’assicurato | Ogni azione dell’art. 16 |
L’effetto pratico è che i log diventano prova, e la loro assenza diventa una prova contro. Un sistema che non registra cosa ha proposto e chi ha deciso, o che si appoggia a un servizio terzo che conserva i log per pochi mesi, può rendere impossibile dimostrare che un’informazione è stata data o che la sorveglianza umana c’è stata.
AI per la polizia e art. 359-ter c.p.p.
Il Titolo I disciplina l’uso dell’AI da parte delle Forze di polizia senza aggiungere obblighi rispetto all’AI Act. Prima che l’output di un sistema finisca in un atto che incide sui diritti di qualcuno, serve una revisione umana qualificata e documentata (art. 3, c. 4); i sistemi già in uso vanno resi compatibili entro un anno (art. 21).
Il nuovo art. 359-ter c.p.p. ammette l’identificazione biometrica remota in tempo reale per i delitti dell’Allegato II dell’AI Act puniti con almeno quattro anni nel massimo, per la ricerca di latitanti e di vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale. La autorizza il giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, con decreto motivato che delimita area, persone e durata (al massimo quindici giorni, prorogabili); in urgenza decide il pubblico ministero, con convalida del giudice. I risultati ottenuti fuori da queste regole non sono utilizzabili, e le banche dati alimentate con scraping non mirato sono vietate.
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
Un documento di classificazione datato, prima della messa in esercizio. Il reato e la presunzione di nesso causale girano intorno agli obblighi dell’AI Act, e i più pesanti valgono solo per l’alto rischio. La prima difesa è un documento scritto prima del go-live che spieghi, categoria per categoria dell’Allegato III, perché il sistema ne resta fuori o in quale rientra. Per un sistema che ricade in un’area dell’Allegato III ma non è ritenuto ad alto rischio, l’art. 6(4) dell’AI Act lo rende già un obbligo del fornitore.
Companion o decisore: il confine si decide nella specifica. Un assistente che affianca una persona e non causa nulla non integra il 437-bis, ma i suoi log entrano nel fascicolo come prova di cosa la persona sapeva. Dove il sistema suggerisce e dove decide va scritto nei requisiti e reso visibile nell’interfaccia, non ricostruito dopo un incidente.
Log attribuibili e conservati quanto serve. L’ordine di esibizione dell’art. 17 riguarda proprio log, gestione dei rischi, documentazione tecnica e sorveglianza umana. Conviene decidere adesso quanto a lungo conservarli, dove, e come dimostrare che non sono stati alterati.
La polizza entra nel progetto. Con l’azione diretta il danneggiato può chiamare l’assicuratore, che potrà rivalersi sull’assicurato quando il contratto gli avrebbe permesso di rifiutare o ridurre il pagamento. Le esclusioni della polizza vanno lette insieme all’architettura del sistema.
La conformità si dichiara, la responsabilità si dimostra. L’art. 19 lo dice in modo esplicito: neanche una certificazione esclude di per sé la responsabilità.
Dove si somma ad altre norme
- AI Act — definisce l’alto rischio e gli obblighi la cui violazione fa scattare reato e presunzioni; gli obblighi per l’Allegato III partono il 2 dicembre 2027, quelli per l’Allegato I il 2 agosto 2028.
- Direttiva prodotti difettosi — il decreto la fa salva: per i prodotti immessi sul mercato dopo l’8 dicembre 2026 si aggiungono divulgazione delle prove e presunzioni della direttiva.
- GDPR — resta fermo il diritto al risarcimento dell’art. 82.
- Legge 132/2025 — la legge delega; il reato di deepfake (art. 612-quater c.p.) viene da lì.
- D.Lgs. 179/2026 — il decreto gemello: autorità, sanzioni amministrative, lavoro e formazione.
Errori frequenti
- «Abbiamo il Modello 231, siamo coperti». Il Modello protegge l’ente. La responsabilità penale per il 437-bis è personale.
- «Il reato riguarda solo chi sviluppa». Il primo comma copre tutta la filiera, dalla progettazione all’immissione sul mercato; il quarto punisce il deployer che omette intenzionalmente la sorveglianza umana.
- «Gli obblighi per l’alto rischio partono nel 2027, quindi il reato non ci riguarda ancora». La proroga sposta le scadenze, non le decisioni: un sistema che sarà in esercizio nel 2027 si classifica e si progetta adesso, e le regole sulla prova civile dell’art. 17 valgono già per ogni sistema di AI.
- «Siamo certificati, non possiamo essere responsabili». L’art. 19 dice il contrario.
- «I log li tiene il fornitore del modello». Se non li puoi esibire tu, il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati da chi ti chiede il risarcimento.
Domande frequenti
Chi può commettere il reato dell’art. 437-bis c.p.?
Chiunque. È un reato comune: lo commette chi omette le misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione o l’immissione sul mercato di sistemi di AI ad alto rischio, se ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale (reclusione da 1 a 5 anni) o per la sicurezza dello Stato (da 2 a 8 anni). Il quarto comma punisce con le stesse pene anche l’utilizzatore professionale (deployer) che omette intenzionalmente la sorveglianza umana. Chi altera un sistema ad alto rischio rischia da 2 a 6 anni, da 3 a 10 se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
Il Modello 231 protegge chi ha progettato il sistema?
No. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo del D.Lgs. 231/2001 serve a escludere o ridurre la responsabilità dell’ente. La responsabilità penale per il 437-bis resta personale (art. 27 della Costituzione) e ricade sulla persona che ha omesso la misura. Con l’art. 25-vicies il 437-bis e il 612-quater sono diventati reati presupposto: l’ente rischia da 600 a 1.000 quote per il primo, da 200 a 700 per il secondo, oltre a sanzioni interdittive, quindi i Modelli 231 vanno aggiornati.
Il reato si applica a un chatbot o a un assistente documentale?
Solo se il sistema è ad alto rischio secondo l’AI Act e solo se dall’omissione deriva un pericolo per la vita, l’incolumità o la sicurezza dello Stato. Un assistente che aiuta a ritrovare documenti di solito non è ad alto rischio. Il punto decisivo, quindi, è la classificazione: conviene un documento datato, scritto prima della messa in esercizio, che spieghi perché il sistema rientra o non rientra nelle categorie dell’Allegato III.
Cosa cambia nelle cause di risarcimento per danni causati dall’AI?
Il giudice può ordinare di esibire i log (art. 12 AI Act), la documentazione sulla gestione dei rischi (art. 9), la documentazione tecnica (art. 11) e i parametri di sorveglianza umana (art. 14). Se la parte non obbedisce senza giustificato motivo e l’ordine riguarda questi documenti, il giudice, valutato ogni altro elemento, ritiene ammessi i fatti allegati da chi chiede il risarcimento. Quando il danno deriva dalla violazione dell’AI Act il nesso causale è presunto, salvo prova contraria, e la conformità, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità.
Il danneggiato può agire direttamente contro l’assicuratore?
Sì. L’art. 20 del D.Lgs. 160/2026 dà al danneggiato azione diretta contro l’impresa che assicura la responsabilità civile del convenuto, nei limiti del massimale. Prima della causa può chiedere al presunto responsabile se è assicurato: la risposta, con gli estremi della polizza e il nome dell’assicuratore, va data entro trenta giorni, e una risposta omessa o incompleta può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 — testo ufficiale — D.Lgs. 160/2026
- L. 23 settembre 2025, n. 132 — Legge sull’intelligenza artificiale (delega, art. 24)
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità degli enti: sanzioni interdittive (art. 9), quote (art. 10), nuovo art. 25-vicies
- Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) — obblighi richiamati dal decreto: artt. 6, 9, 11, 12, 14
- Dir. (UE) 2024/2853 (prodotti difettosi) — la disciplina italiana di recepimento resta ferma accanto al decreto
Norme correlate
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
- In vigoreLegge 132/2025L. 23 settembre 2025, n. 132Chi sviluppa, fornisce o usa sistemi di AI in Italia, con regole specifiche per sanità e ricerca scientifica, pubblica amministrazione, professioni; le norme penali valgono per chiunque.
- In vigoreD.Lgs. 179/2026D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179Fornitori e deployer di sistemi di AI in Italia, datori di lavoro che usano l’AI nella gestione del personale, istituti finanziari, ordini professionali e professionisti sanitari.
- Approvata, in attesa di GazzettaDirettiva prodotti difettosi (PLD)Dir. (UE) 2024/2853Fabbricanti di prodotti, software e sistemi di AI compresi, e, per i fabbricanti extra-UE, importatori, mandatari e in mancanza fornitori di servizi di logistica; chi modifica sostanzialmente un prodotto; distributori e piattaforme online a determinate condizioni.
Approfondimenti dell’autore
- L’altra metà del problemaLinkedIn — responsabilità personale, posizione di garanzia e audit trail come condizione della difesa
- E mò?LinkedIn — audit dei prodotti, clausole, polizza e audit trail difendibile, nell’ordine
- Contratti e polizza nel regime PLD 2024 — le clausole e la copertura assicurativa, ora che il danneggiato può chiamare l’assicuratore
- Costruire un sistema RAG con un audit trail vero — cosa registrare perché i log reggano un ordine di esibizione
- Assessment di esposizione — classificazione, ruoli e prove da conservare, messi per iscritto prima della messa in esercizio
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