D.Lgs. 179/2026 D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
In breve
Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026, adegua l’ordinamento italiano all’AI Act: affida la vigilanza del mercato all’ACN, la notifica all’AgID e l’alto rischio negli istituti finanziari a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, e fissa sanzioni e reclami. Vieta che una decisione finale sul rapporto di lavoro si basi solo su un trattamento automatizzato, pena la nullità del licenziamento, e porta i sistemi di AI nel documento di valutazione dei rischi e nella formazione professionale.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
- Nome ufficiale
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 — Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione
- Tipo
- Decreto legislativo
- Ambito
- AI
- Stato
- In vigore
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Fornitori e deployer di sistemi di AI in Italia, datori di lavoro che usano l’AI nella gestione del personale, istituti finanziari, ordini professionali e professionisti sanitari.
- Atti collegati
- L. 23 settembre 2025, n. 132 — Legge sull’intelligenza artificiale (delega, art. 24) (in vigore)
- Fonte ufficiale
- https://www.normattiva.it/eli/id/2026/10/08/26G00200/ORIGINAL
- Aggiornato al
Date che contano
- (passata)
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 234)
- (già in vigore)
Entrata in vigore: autorità nazionali, sanzioni, regole su lavoro e IA
- (prossima)
Data calcolata, non indicata nel decreto: termine di «sei mesi dalla data di entrata in vigore» (23 ottobre 2026) per l’adeguamento dei regolamenti di formazione degli ordini professionali (art. 47), l’accordo Stato-Regioni sull’ECM (art. 47 c.6), la quota IA dell’ECM e i programmi AGENAS (art. 51)
- (prossima)
Data calcolata, non indicata nel decreto: termine di dodici mesi dall’entrata in vigore per integrare i parametri dell’equo compenso modulato sulla classe di rischio dell’AI (art. 49)
A chi si applica
Il D.Lgs. 179/2026 si applica agli stessi soggetti dell’AI Act (art. 2, par. 1, del regolamento), ma alcune sue parti parlano a destinatari precisi: i datori di lavoro che usano l’AI nella gestione del personale, gli istituti finanziari vigilati, gli ordini professionali, i professionisti sanitari, scuole, università e pubbliche amministrazioni.
È il secondo decreto attuativo della Legge 132/2025 (art. 24, commi 1 e 2). Il primo, il D.Lgs. 160/2026, riguarda responsabilità civile e penale e uso dell’AI da parte della polizia.
Le autorità e i loro poteri
Il decreto completa la mappa delle autorità che controllano l’applicazione dell’AI Act in Italia e dà loro poteri ispettivi e sanzionatori.
| Autorità | Ruolo | Articoli |
|---|---|---|
| ACN | Vigilanza del mercato sui sistemi di AI e punto di contatto unico; poteri ispettivi, con controlli anche senza preavviso sulle prove in condizioni reali; misure degli artt. 79-83 AI Act; registrazione nazionale dei sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, punto 2 (infrastrutture critiche) | 5, 6, 14, 15, 16 |
| AgID | Autorità di notifica: valuta, designa, notifica e monitora con audit gli organismi di valutazione della conformità; può limitarne, sospenderne o revocarne la designazione | 4, 13, 20 |
| Banca d’Italia, CONSOB, IVASS | Vigilanza sui sistemi ad alto rischio usati nei servizi bancari e di finanziamento, nei servizi di investimento e nell’attività assicurativa, verso gli istituti finanziari vigilati | 5, 17 |
| Garante per la protezione dei dati personali | Autorità di vigilanza del mercato limitatamente ai casi dell’art. 74(8) AI Act | 5, 11 |
Le autorità ricevono i reclami dell’art. 85 AI Act secondo le proprie procedure; un reclamo presentato all’autorità sbagliata viene trasmesso d’ufficio a quella competente (art. 18). Nel settore finanziario, per le violazioni dell’AI Act commesse da istituti che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale, sono competenti l’Arbitro bancario finanziario, l’Arbitro per le controversie finanziarie e il sistema dell’IVASS.
Sanzioni (artt. 22-24)
Le sanzioni riprendono i massimi dell’AI Act e aggiungono una fascia nazionale per due obblighi dei deployer.
| Violazione | Massimo |
|---|---|
| Pratiche vietate (art. 5 AI Act) | 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Obblighi di fornitori, rappresentanti, importatori, distributori, deployer (artt. 16, 22-26), organismi notificati, trasparenza (art. 50), segnalazione di incidenti gravi (art. 73) | 15 milioni di euro o 3% |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti | 7,5 milioni di euro o 1% |
| Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (art. 27) e diritto alla spiegazione (art. 86) | 1 milione di euro o 0,5% |
- PMI e startup innovative: si applica il criterio dell’art. 99(6) AI Act, cioè il minore fra importo fisso e percentuale.
- Alternative non pecuniarie (art. 22): per le violazioni di scarsa offensività l’autorità può ordinare di eliminarle entro un termine, o, se sono cessate, applicare una dichiarazione pubblica sulla violazione e sul responsabile. Chi non rispetta l’ordine paga la sanzione aumentata fino a un terzo.
- Pubblicità (art. 24): i provvedimenti sanzionatori sono pubblicati per estratto sul sito dell’autorità, in forma anonima solo in casi specifici (dati personali sproporzionati, rischi per la cybersicurezza o per un’indagine, pregiudizio sproporzionato).
Spazio di sperimentazione italiano (artt. 26-31)
Il decreto istituisce lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA previsto dall’art. 57 dell’AI Act: un ambiente controllato, gestito insieme da AgID e ACN, in cui fornitori e potenziali fornitori sviluppano e provano i propri sistemi sotto la vigilanza delle autorità.
Accesso, criteri di ammissione e funzionamento sono rinviati a decreti dei direttori generali di AgID e ACN; le priorità le fissa il Comitato di coordinamento e un Gruppo operativo seleziona i progetti e ne monitora l’esecuzione, anche con logging, audit e tracciabilità delle modifiche. Le PMI e le startup avranno priorità secondo criteri da definire. Gli istituti finanziari possono sperimentare anche qui, oltre che nella sperimentazione FinTech; sono previsti spazi ulteriori per i sistemi duali, per la giustizia e a livello regionale o locale.
Lavoro: decisioni, DVR e formazione (artt. 41-42)
Nessuna decisione finale sul rapporto di lavoro può basarsi solo su un trattamento automatizzato: è la regola dell’art. 41, e la sanzione è la nullità.
| Regola | Contenuto |
|---|---|
| Decisione umana (art. 41, c. 1) | Le decisioni finali su costituzione, modifica o cessazione del rapporto, compresi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni, non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato; la decisione definitiva spetta a una persona fisica con potere effettivo e autonomo. Il consenso del lavoratore non è un’eccezione |
| Esclusione | Ricerca e selezione delle candidature, anche quando escludono un candidato dalle fasi successive, non sono «decisioni finali» ai fini dell’art. 41 |
| Informazione e motivazione (art. 41, c. 3) | Informativa prima dell’avvio del trattamento (art. 1-bis D.Lgs. 152/1997); diritto del lavoratore a una motivazione intelligibile, data da una persona, con l’incidenza dell’AI sulla decisione e i principali parametri considerati; restano gli artt. 13, 15 e 22 GDPR |
| Nullità (art. 41, c. 4) | Nullo il licenziamento intimato in violazione; nulle le altre decisioni prese in violazione |
| Valutazione dei rischi (art. 42, c. 2) | L’AI che incide su organizzazione del lavoro, ritmi, modalità della prestazione o decisioni rilevanti per la sicurezza entra nel documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008) |
| Formazione (art. 42, c. 3) | Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici dell’AI e sulle misure di prevenzione adottate |
L’art. 48 consente l’uso dell’AI anche nei servizi per il lavoro (orientamento, incontro fra domanda e offerta), a condizione di supervisione umana, trasparenza delle decisioni e tutela dei diritti di utenti e lavoratori.
Formazione, professioni e sanità (artt. 36-51)
Il Capo III porta l’alfabetizzazione sull’AI in scuola, università, pubblica amministrazione, giustizia e professioni; per le imprese private l’obbligo diretto è quello verso i lavoratori dell’art. 42.
| Articolo | Chi | Cosa | Entro |
|---|---|---|---|
| 47 | Consigli nazionali di ordini e collegi | Adeguare i regolamenti della formazione iniziale e continua con percorsi sull’AI (profili tecnici, giuridici, deontologici) e un monte ore minimo per periodo; regole analoghe per le associazioni delle professioni non regolamentate | 6 mesi dall’entrata in vigore |
| 47, c. 6 | Conferenza Stato-Regioni | Accordo per inserire i percorsi sull’AI nei programmi ECM delle professioni sanitarie | 6 mesi |
| 51, c. 3 | Commissione nazionale per la formazione continua | Fissare la percentuale dell’obbligo ECM triennale da dedicare all’AI | 6 mesi |
| 51, c. 4 | AGENAS | Programmi sull’AI nei corsi di formazione manageriale in sanità | 6 mesi |
| 49 | Ministeri competenti per i parametri dei compensi | Integrare i parametri per modulare l’equo compenso del professionista secondo la classe di rischio del sistema di AI usato | 12 mesi |
Il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2026: i termini di sei mesi cadono quindi intorno al 23 aprile 2027, quello di dodici mesi intorno al 23 ottobre 2027.
Dati e algoritmi come segreti commerciali (art. 52)
L’art. 52 aggiunge all’art. 98 del Codice della proprietà industriale il comma 1-bis: dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI possono essere tutelati come segreti commerciali, se ne ricorrono le condizioni ordinarie (segretezza, valore economico, misure adeguate a mantenerli segreti). Per algoritmi e metodi si intendono architetture dei modelli, funzioni di ottimizzazione, procedure e configurazioni di addestramento e ogni altro elemento tecnico-computazionale. Le controversie restano alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 53).
La tutela esiste solo se il segreto è custodito: accessi, versioni e configurazioni di addestramento vanno gestiti e documentati come un bene aziendale. È anche ciò che permette di chiedere al giudice misure di protezione quando quei documenti devono essere esibiti in una causa di risarcimento.
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
Il punto della decisione va progettato. In un sistema HR la differenza fra lecito e nullo è se esiste una persona con potere effettivo che decide. Il flusso deve mostrare dove il sistema propone, dove la persona accoglie o scarta la proposta e con quale motivazione, e conservarne traccia.
La motivazione deve essere producibile. Il lavoratore può chiedere quanto ha pesato l’AI e quali parametri sono stati considerati. Se il sistema non registra questi elementi, nessuno potrà spiegarli dopo.
Il DVR deve vedere l’AI. Un sistema che assegna turni, ritmi o priorità entra nella valutazione dei rischi, e chi lo fornisce dovrebbe mettere il datore di lavoro in condizione di valutarlo.
Sanzioni e autorità ora hanno un indirizzo. Con autorità definite, procedure di reclamo e pubblicazione dei provvedimenti, la documentazione dei deployer (valutazione d’impatto dell’art. 27, spiegazioni dell’art. 86) diventa qualcosa che qualcuno può chiedere di vedere.
Dove si somma ad altre norme
- AI Act — il decreto ne è l’adeguamento: autorità, sanzioni e sandbox sono quelle del regolamento; selezione e gestione del personale sono alto rischio dell’Allegato III dal 2 dicembre 2027.
- GDPR — l’art. 41 fa salvo l’art. 22 sulle decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati e i diritti di informazione e accesso (artt. 13 e 15).
- D.Lgs. 160/2026 — reato dell’art. 437-bis c.p. e prova civile: l’altra metà dell’attuazione.
- DORA — per gli istituti finanziari, il rischio ICT dei sistemi di AI si somma alla vigilanza di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS.
Errori frequenti
- «Il lavoratore ha acconsentito, quindi la decisione automatica è valida». L’art. 41 esclude espressamente il consenso come eccezione.
- «Basta che un umano clicchi “approva”». Serve una persona con potere effettivo e autonomo, capace di dare una motivazione intelligibile. Un’approvazione automatica non lo è.
- «Lo screening dei CV è vietato». Non per l’art. 41, che lo esclude; restano GDPR e, dal 2 dicembre 2027, gli obblighi dell’AI Act per l’alto rischio.
- «Le sanzioni sono solo quelle europee». C’è una fascia nazionale fino a 1 milione di euro o lo 0,5% per valutazione d’impatto e diritto alla spiegazione.
- «Vigila il Garante privacy». Vigila l’ACN, con le autorità finanziarie nel loro settore; il Garante solo nei casi dell’art. 74(8).
Domande frequenti
Un datore di lavoro può licenziare sulla base di un sistema di AI?
Può usare un sistema di AI nel processo, ma la decisione finale deve prenderla una persona fisica con un potere effettivo e autonomo. L’art. 41 del D.Lgs. 179/2026 vieta che le decisioni finali su costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, compresi provvedimenti disciplinari e valutazioni delle prestazioni, siano adottate solo sulla base di un trattamento automatizzato. Il licenziamento intimato in violazione è nullo, come le altre decisioni prese in violazione, e il consenso del lavoratore non vale come eccezione.
Lo screening automatico dei CV è vietato dall’art. 41?
No. L’art. 41 esclude espressamente dalle decisioni finali sulla costituzione del rapporto le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportano la mancata ammissione alle fasi successive. Restano però le altre regole: l’art. 22 GDPR sulle decisioni automatizzate, che l’art. 41 fa salvo, e l’AI Act, per il quale i sistemi di selezione del personale rientrano nell’Allegato III, con obblighi per l’alto rischio dal 2 dicembre 2027.
Quali sanzioni prevede il D.Lgs. 179/2026?
Riprende i massimi dell’AI Act: fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o il 3% per gli obblighi di operatori e organismi notificati, fino a 7,5 milioni o l’1% per informazioni inesatte. Aggiunge una fascia fino a 1 milione o lo 0,5% per la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (art. 27 AI Act) e il diritto alla spiegazione (art. 86). Per PMI, microimprese e startup innovative vale il criterio dell’art. 99(6), cioè il minore dei due importi; per le violazioni poco offensive l’autorità può ordinare di eliminarle o, se cessate, fare una dichiarazione pubblica invece della sanzione.
Cosa cambia per i professionisti iscritti a un ordine?
La formazione iniziale e continua degli ordini deve includere percorsi sull’uso dell’AI, con profili tecnici, giuridici e deontologici e un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione. I consigli nazionali devono adeguare i regolamenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto (23 ottobre 2026). Entro dodici mesi i decreti sui parametri dei compensi vanno integrati per modulare l’equo compenso secondo la classe di rischio del sistema di AI usato dal professionista.
Il Garante privacy è autorità di vigilanza per l’AI Act?
Solo in parte. L’art. 5 del D.Lgs. 179/2026 indica come autorità di vigilanza del mercato l’ACN in generale, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per i sistemi ad alto rischio usati nei servizi bancari, finanziari e assicurativi, e il Garante per la protezione dei dati personali limitatamente ai casi dell’art. 74(8) dell’AI Act. Sul GDPR il Garante conserva tutti i suoi poteri.
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 — testo ufficiale — D.Lgs. 179/2026
- L. 23 settembre 2025, n. 132 — Legge sull’intelligenza artificiale (delega, art. 24)
- Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) — autorità (artt. 70, 74), reclami (art. 85), sanzioni (art. 99), sandbox (art. 57)
- Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) — art. 22 sulle decisioni automatizzate, fatto salvo dall’art. 41
- Consiglio dei ministri, esame definitivo del 4 agosto 2026 — Dipartimento per gli affari europei
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 — il decreto gemello su responsabilità civile e penale
Norme correlate
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
- In vigoreLegge 132/2025L. 23 settembre 2025, n. 132Chi sviluppa, fornisce o usa sistemi di AI in Italia, con regole specifiche per sanità e ricerca scientifica, pubblica amministrazione, professioni; le norme penali valgono per chiunque.
- In vigoreD.Lgs. 160/2026D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160Tutta la filiera dei sistemi di AI ad alto rischio (chi progetta, addestra, produce, immette sul mercato o li usa professionalmente), gli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, chi agisce o si difende in giudizio per danni causati da sistemi di AI.
- In vigoreGDPR e Codice privacyReg. (UE) 2016/679Chiunque tratti dati personali di persone che si trovano nell’UE, come titolare o responsabile del trattamento, compresi i dati usati per addestrare, alimentare o interrogare sistemi di AI.
- In vigoreDORAReg. (UE) 2022/2554Entità finanziarie (banche, assicurazioni, imprese di investimento, istituti di pagamento e altre) e, attraverso i contratti, i fornitori terzi di servizi ICT.
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