AI Act Reg. (UE) 2024/1689

In applicazione progressivaAI

In breve

L’AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689) regola i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio dell’uso previsto: vieta alcune pratiche, impone requisiti stringenti ai sistemi ad alto rischio e obblighi di trasparenza a chi genera contenuti o interagisce con le persone. In Italia si applica direttamente, insieme alla Legge 132/2025 e ai decreti legislativi 160 e 179 del 2026. Dopo il Digital Omnibus (Reg. (UE) 2026/1744) gli obblighi per l’alto rischio partono il 2 dicembre 2027 per l’Allegato III e il 2 agosto 2028 per l’Allegato I.

Di Corrado Patierno · aggiornato al

Scheda

Riferimento
Reg. (UE) 2024/1689
Nome ufficiale
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
Tipo
Regolamento UE
Ambito
AI
Stato
In applicazione progressivaDivieti, alfabetizzazione, modelli per finalità generali e trasparenza già si applicano; gli obblighi per l’alto rischio partono il 2 dicembre 2027 (Allegato III) e il 2 agosto 2028 (Allegato I), come fissato dal Reg. (UE) 2026/1744.
Data dell’atto
A chi si applica
Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
Atti collegati
Fonte ufficiale
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj
Aggiornato al

Date che contano

  1. (passata)

    Entrata in vigore del regolamento

  2. (già in vigore)

    Si applicano i divieti (art. 5) e l’obbligo di alfabetizzazione (art. 4)

  3. (già in vigore)

    Si applicano gli obblighi per i modelli di AI per finalità generali, la governance e le sanzioni (tranne quelle per i fornitori di questi modelli, art. 101)

  4. (passata)

    Entra in vigore il Digital Omnibus sull’AI (Reg. (UE) 2026/1744), che sposta le date dell’alto rischio

  5. (già in vigore)

    Si applicano gli obblighi di trasparenza dell’art. 50

  6. (passata)

    Pubblicata la prima norma armonizzata, EN 18286:2026 sul sistema di gestione della qualità (Dec. di esecuzione (UE) 2026/2274)

  7. (prossima)

    Nuovi divieti dell’art. 5, par. 1, lettere b bis) e b ter); marcatura dei contenuti (art. 50(2)) per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026

  8. (prossima)

    Termine per lo spazio di sperimentazione normativa (sandbox) nazionale

  9. (prossima)

    Si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III (art. 6(2))

  10. (prossima)

    Si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato I (art. 6(1)), per esempio nei dispositivi medici

A chi si applica

L’AI Act si aggancia a due cose: se quello che hai è un sistema di AI secondo la definizione del regolamento, e quale ruolo hai rispetto a esso. I ruoli principali sono il fornitore (chi sviluppa il sistema o lo fa sviluppare e lo immette sul mercato o in servizio con il proprio nome) e il deployer (chi lo usa sotto la propria autorità in un contesto professionale); seguono importatori e distributori.

Il regolamento vale anche per chi è stabilito fuori dall’Unione, se immette sistemi sul mercato UE o se l’output del sistema è usato nell’Unione. Un’azienda che costruisce un assistente interno su un modello di terzi è spesso fornitore e deployer dello stesso sistema, mentre il fornitore del modello per finalità generali è un altro soggetto con obblighi propri.

Cosa chiede

Gli obblighi dipendono dalla classe di rischio dell’uso previsto, non dalla tecnica:

  • Pratiche vietate (art. 5): per esempio manipolazione che sfrutta vulnerabilità, punteggio sociale, alcuni usi dell’identificazione biometrica. Dal 2 dicembre 2026 si aggiungono i divieti delle lettere b bis) e b ter), su materiale pedopornografico e immagini intime non consensuali.
  • Alto rischio (art. 6): componenti di sicurezza di prodotti regolati dall’Allegato I, come i dispositivi medici, e usi elencati nell’Allegato III, fra cui biometria, infrastrutture critiche, istruzione, lavoro e selezione del personale, accesso a servizi essenziali (credito, assicurazioni vita e salute, triage di emergenza), attività di contrasto, migrazione, giustizia.
  • Trasparenza (art. 50): chi interagisce con un sistema di AI deve saperlo, i contenuti generati vanno marcati in modo leggibile da una macchina, i deepfake vanno dichiarati.
  • Rischio minimo: nessun obbligo specifico oltre all’alfabetizzazione dell’art. 4.

A parte stanno i modelli di AI per finalità generali, con obblighi propri per i loro fornitori (artt. 53 e 55), applicabili dal 2 agosto 2025.

Obblighi principali dell’AI Act, per articolo (date dopo il Reg. (UE) 2026/1744)
ArticoloCosa chiedeA chiDa quando
4Misure per sostenere l’alfabetizzazione in materia di AI del personale (formulazione attenuata dal Reg. 2026/1744, prima era «garantire»)Fornitori e deployer
5Divieto delle pratiche elencate; nuove lettere b bis) e b ter)Tutti gli operatori; b bis) e b ter) dal
6Classificazione ad alto rischio (Allegati I e III); chi ritiene che un sistema dell’Allegato III non sia ad alto rischio documenta la valutazione prima di metterlo sul mercato o in servizio e registra il sistema nella banca dati UE (par. 4 e art. 49(2))FornitoriCon gli obblighi per l’alto rischio
9–15Gestione dei rischi (9), dati e governance dei dati (10), documentazione tecnica (11), registrazione automatica degli eventi, cioè i log (12), trasparenza e istruzioni per il deployer (13), sorveglianza umana (14), accuratezza, robustezza e cibersicurezza (15)Fornitori di sistemi ad alto rischioAllegato III:
Allegato I:
17Sistema di gestione della qualità (norma armonizzata EN 18286:2026)Fornitori di sistemi ad alto rischio
26Uso conforme alle istruzioni, sorveglianza umana affidata a persone competenti, controllo dei dati di input, monitoraggio, conservazione dei log, informazione dei lavoratoriDeployer di sistemi ad alto rischio
27Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA) prima dell’usoDeployer organismi di diritto pubblico o enti privati che erogano servizi pubblici (esclusi i sistemi per infrastrutture critiche, Allegato III punto 2); deployer di sistemi per merito creditizio e assicurazioni vita e salute (Allegato III punto 5, lettere b e c)Con gli obblighi per l’Allegato III
50Informare chi interagisce con l’AI, marcare i contenuti generati, dichiarare i deepfake; per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 la marcatura (par. 2) va applicata entro il 2 dicembre 2026Fornitori e deployer
99Sanzioni amministrative; ridotte per PMI e, dopo il Reg. 2026/1744, per le small mid-cap (par. 6 bis)Tutti gli operatori

Cosa ha spostato il Digital Omnibus, e cosa no

Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato le date dell’alto rischio: l’Allegato III dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027, l’Allegato I dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028. Le date sono fisse: non c’è alcun meccanismo che le faccia slittare ancora in attesa delle norme tecniche.

Non ha spostato il resto. I divieti e l’alfabetizzazione si applicano dal 2 febbraio 2025, gli obblighi sui modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025, la trasparenza dell’art. 50 dal 2 agosto 2026. Lo stesso regolamento ha aggiunto due divieti (dal 2 dicembre 2026), ha reso obbligatoria entro il 2 agosto 2027 una sandbox nazionale e ha ridotto le sanzioni per le small mid-cap.

Le linee guida della Commissione sulla classificazione ad alto rischio (art. 6) sono state pubblicate in bozza il 19 maggio 2026; la consultazione si è chiusa il 23 luglio 2026 e la versione finale è attesa entro la fine del 2026. La proroga sposta le scadenze, non le decisioni: un sistema che entrerà in produzione nel 2027 si progetta adesso.

EN 18286: la prima norma armonizzata

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2274 del 12 ottobre 2026, pubblicata il 14 ottobre, la norma EN 18286:2026 è la prima norma armonizzata dell’AI Act. Riguarda il sistema di gestione della qualità dei fornitori di sistemi ad alto rischio (art. 17) e, per i requisiti che copre, dà presunzione di conformità. Applicarla è volontario.

Non copre gli obblighi dei deployer, l’alfabetizzazione e la trasparenza, né GDPR, NIS2 o Cyber Resilience Act, né le regole italiane sulle decisioni relative al personale, né la responsabilità per danno. È uno strumento per una parte degli obblighi del fornitore, non un’attestazione che il sistema sia a posto.

Autorità e sanzioni in Italia

L’AI Act si applica direttamente. La Legge 132/2025 lo integra senza aggiungere obblighi, e il D.Lgs. 179/2026 completa il quadro delle autorità:

  • ACN — vigilanza del mercato e punto di contatto unico; tiene il registro nazionale dei sistemi dell’Allegato III, punto 2 (infrastrutture critiche).
  • AgID — autorità di notifica (art. 70 AI Act), che designa e controlla gli organismi notificati.
  • Banca d’Italia, CONSOB, IVASS — vigilanza sui sistemi ad alto rischio negli istituti finanziari; ABF, ACF e IVASS sono competenti per i reclami in ambito finanziario.
  • Garante per la protezione dei dati personali — autorità di vigilanza per l’AI Act solo nei casi dell’art. 74(8); restano i suoi poteri sul GDPR.
Sanzioni amministrative: AI Act (art. 99) e fascia nazionale (D.Lgs. 179/2026, art. 23)
ViolazioneMassimo
Pratiche vietate (art. 5)35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo
Obblighi elencati all’art. 99(4): fornitori (art. 16), mandatari, importatori, distributori, operatori della catena del valore (art. 25, par. 2 e 4), deployer (art. 26), organismi notificati, trasparenza (art. 50)15 milioni di euro o 3%
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità7,5 milioni di euro o 1%
Valutazione d’impatto (art. 27) e diritto alla spiegazione (art. 86) — fascia nazionale1 milione di euro o 0,5%

Per PMI e startup innovative vale il minore dei due importi. Il D.Lgs. 179/2026 prevede anche alternative non pecuniarie, come la diffida o la dichiarazione pubblica, e la pubblicazione dei provvedimenti. Sul piano penale, il D.Lgs. 160/2026 ha introdotto l’art. 437-bis c.p.: reclusione da 1 a 5 anni per chi, nella progettazione, nell’addestramento, nella produzione o nell’immissione sul mercato di un sistema ad alto rischio, omette le misure tecniche di sicurezza o la sorveglianza umana, se ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità; è punito anche il deployer professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana.

Cosa cambia per chi progetta o usa AI

Un documento di classificazione datato, prima della messa in esercizio. Il reato dell’art. 437-bis e quasi tutti gli obblighi pesanti mordono solo sull’alto rischio. La difesa più utile, quindi, è un documento scritto prima che il sistema entri in produzione che spieghi, categoria per categoria dell’Allegato III, perché il sistema ne resta fuori, oppure in quale rientra. Per i sistemi che ricadono in un’area dell’Allegato III ma non sono ritenuti ad alto rischio, l’art. 6(4) lo rende già un obbligo del fornitore.

I log diventano prova. Con il D.Lgs. 160/2026 il giudice può ordinare di esibire i log (art. 12), la gestione dei rischi (art. 9), la documentazione tecnica (art. 11) e la sorveglianza umana (art. 14); se l’ordine non è rispettato, i fatti si danno per ammessi. Un servizio terzo che conserva i log per pochi mesi può rendere impossibile dimostrare cosa il sistema ha fatto.

La sorveglianza umana si progetta. Dove un sistema suggerisce e dove decide si stabilisce nella specifica, non dopo. Lo stesso vale per il lavoro: con il D.Lgs. 179/2026 una decisione finale sul rapporto di lavoro presa solo da un trattamento automatizzato rende nullo il licenziamento.

La conformità si dichiara, la responsabilità si dimostra. Il D.Lgs. 160/2026 dice espressamente che la conformità, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità. Una norma armonizzata o una dichiarazione di conformità non sostituiscono le prove di cosa il sistema ha fatto e di chi ha deciso.

Dove si somma ad altre norme

Un sistema di AI raramente risponde a una sola norma. Lo stesso fatto, per esempio un output sbagliato che causa un danno, può chiamare in causa più titoli di responsabilità insieme:

  • GDPR — ogni dato personale usato per addestrare, alimentare o interrogare il sistema; le decisioni automatizzate restano soggette all’art. 22.
  • Direttiva prodotti difettosi — il software è un prodotto; per i prodotti immessi sul mercato dopo l’8 dicembre 2026 valgono divulgazione delle prove e presunzioni a favore del danneggiato.
  • D.Lgs. 160/2026 — responsabilità civile e penale, Modelli 231 da aggiornare.
  • D.Lgs. 179/2026 — lavoro, valutazione dei rischi (DVR), formazione, sanzioni nazionali.
  • Digital Omnibus — le nuove date dell’AI Act sono legge; la parte su GDPR e dati è ancora una proposta.

Il lavoro utile è un deliverable che copra più norme insieme: un audit trail con log attribuibili serve all’art. 12 dell’AI Act, alla prova nel processo civile e alla responsabilità da prodotto.

Errori frequenti

  • «L’AI Act è stato rinviato». Sono state spostate solo le date dell’alto rischio. Divieti, alfabetizzazione, modelli per finalità generali e trasparenza si applicano già.
  • «La Legge 132 recepisce l’AI Act». Un regolamento non si recepisce: si applica direttamente. La legge italiana lo integra e dichiara di non aggiungere obblighi.
  • «Siamo solo deployer, non ci riguarda». Il deployer ha obblighi propri (artt. 4, 26, 27, 50) e, in Italia, una responsabilità penale se omette intenzionalmente la sorveglianza umana su un sistema ad alto rischio.
  • «Con la norma armonizzata siamo coperti». EN 18286 riguarda il sistema di gestione della qualità del fornitore; la conformità, anche certificata, non esclude la responsabilità per danno.
  • «L’AI Act impone di tenere i dati in Italia o in UE». Né l’AI Act né la Legge 132/2025 impongono la residenza dei dati; la legge italiana prevede solo un criterio di preferenza per alcune piattaforme della pubblica amministrazione.

Domande frequenti

Da quando si applicano gli obblighi per i sistemi di AI ad alto rischio?

Dopo il Digital Omnibus (Reg. (UE) 2026/1744) le date sono fisse: dal 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III (art. 6(2)), per esempio selezione del personale o merito creditizio, e dal 2 agosto 2028 per quelli dell’Allegato I (art. 6(1)), come i sistemi che sono componenti di sicurezza di dispositivi medici. Divieti, alfabetizzazione, obblighi sui modelli per finalità generali e trasparenza dell’art. 50 si applicano già.

Un assistente interno basato su RAG è un sistema ad alto rischio?

Non per la tecnica che usa. La classe di rischio dipende dalla finalità prevista: un assistente che aiuta un professionista a ritrovare documenti di solito non rientra nell’Allegato III, uno che valuta candidati o decide l’accesso a un servizio essenziale sì. Se si ritiene che un sistema di un’area dell’Allegato III non sia ad alto rischio, l’art. 6(4) chiede al fornitore di documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio e di registrare il sistema nella banca dati UE (art. 49(2)).

Chi controlla l’applicazione dell’AI Act in Italia?

Con il D.Lgs. 179/2026 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico, l’AgID è autorità di notifica, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS vigilano sui sistemi ad alto rischio usati dagli istituti finanziari. Il Garante per la protezione dei dati personali è autorità di vigilanza solo nei casi dell’art. 74(8) dell’AI Act e mantiene i suoi poteri sul GDPR.

La norma EN 18286 è obbligatoria?

No. EN 18286:2026 è la prima norma armonizzata dell’AI Act, citata nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 14 ottobre 2026 con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2274. Riguarda il sistema di gestione della qualità dei fornitori di sistemi ad alto rischio (art. 17) e dà presunzione di conformità per i requisiti che copre. Non copre gli obblighi dei deployer, l’alfabetizzazione, la trasparenza, né la responsabilità per danno.

Quali sanzioni prevede l’AI Act e cosa aggiunge l’Italia?

L’AI Act prevede fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o il 3% per gli obblighi elencati all’art. 99(4), fra cui quelli di fornitori, deployer e trasparenza (art. 50), e fino a 7,5 milioni o l’1% per informazioni inesatte alle autorità. Il D.Lgs. 179/2026 aggiunge una fascia nazionale fino a 1 milione o lo 0,5% per la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (art. 27) e il diritto alla spiegazione (art. 86). Sul piano penale il D.Lgs. 160/2026 ha introdotto l’art. 437-bis c.p. per chi omette misure di sicurezza o sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio.

Fonti ufficiali

Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.

Norme correlate

Approfondimenti dell’autore

Questa pagina è un orientamento tecnico e architetturale, scritto a partire da incarichi svolti in ambienti regolati e aggiornato alla data indicata. Non è una consulenza legale e non stabilisce se e come una norma si applichi a un sistema o a un’organizzazione specifici.

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