Direttiva prodotti difettosi (PLD) Dir. (UE) 2024/2853

Approvata, in attesa di GazzettaResponsabilità di prodotto

In breve

La Direttiva (UE) 2024/2853 aggiorna la responsabilità per danno da prodotti difettosi e la estende al software, sistemi di AI compresi; facilita la prova per il danneggiato con la divulgazione delle prove (art. 9) e con presunzioni di difettosità e di nesso causale (art. 10). Si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo l’8 dicembre 2026, e la responsabilità verso il danneggiato non può essere esclusa né limitata per contratto. In Italia il decreto di recepimento, che riscrive la disciplina del Codice del consumo, è stato approvato in via definitiva il 28 ottobre 2026 ed è in attesa di pubblicazione.

Di Corrado Patierno · aggiornato al

Scheda

Riferimento
Dir. (UE) 2024/2853
Nome ufficiale
Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
Tipo
Direttiva UE
Ambito
Responsabilità di prodotto
Stato
Approvata, in attesa di GazzettaLa direttiva è in vigore a livello UE e si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo l’8 dicembre 2026; il decreto italiano di recepimento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e al 29 ottobre 2026 non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Data dell’atto
A chi si applica
Fabbricanti di prodotti, software e sistemi di AI compresi, e, per i fabbricanti extra-UE, importatori, mandatari e in mancanza fornitori di servizi di logistica; chi modifica sostanzialmente un prodotto; distributori e piattaforme online a determinate condizioni.
Atti collegati
Fonte ufficiale
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj
Aggiornato al

Date che contano

  1. (passata)

    Rettifica: la direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo l’8 dicembre 2026

  2. (passata)

    Esame preliminare dello schema di decreto italiano in Consiglio dei ministri

  3. (passata)

    Il Consiglio dei ministri approva in via definitiva il decreto di recepimento (comunicato n. 195)

  4. (prossima)

    Termine di recepimento (art. 22); nuove regole per i prodotti immessi sul mercato dopo l’8 dicembre 2026

A chi si applica

La Direttiva (UE) 2024/2853 rende responsabile del danno chi fabbrica un prodotto difettoso, e per prodotto intende anche il software. L’art. 4, punto 1, lo dice in modo espresso: un sistema di AI, un’app, un firmware o un componente software integrato in un altro prodotto rientrano nella definizione. Resta fuori solo il software libero e open source sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale (art. 2, par. 2).

Il cuore della direttiva è l’elenco degli operatori che rispondono, all’art. 8:

Chi risponde del danno da prodotto difettoso (art. 8)
DisposizioneChiQuando
Par. 1, lett. a)Fabbricante del prodottoSempre, anche per i componenti integrati sotto il suo controllo
Par. 1, lett. b)Fabbricante del componente difettoso, software compresoSe il componente, integrato sotto il controllo del fabbricante, ha reso difettoso il prodotto
Par. 1, lett. c)Per un fabbricante stabilito fuori dall’UE: (i) l’importatore, (ii) il rappresentante autorizzato e (iii), se nessuno dei due è stabilito nell’UE, il fornitore di servizi di logisticaFatta salva la responsabilità del fabbricante extra-UE
Par. 2Chi modifica in modo sostanziale il prodotto fuori dal controllo del fabbricanteSe poi lo mette a disposizione sul mercato o in servizio: è considerato fabbricante
Par. 3Ogni distributoreSe nessun operatore del par. 1 stabilito nell’UE è identificabile e il distributore, su richiesta del danneggiato, non indica un operatore UE o il proprio fornitore entro un mese
Par. 4Piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanzaAlle stesse condizioni del distributore, quando si presentano in modo da far credere di essere loro a fornire il prodotto (art. 6, par. 3, Reg. (UE) 2022/2065)

Due conseguenze pratiche. Chi rivende in Europa prodotti di un fabbricante extra-UE senza indicare un operatore stabilito nell’Unione può trovarsi a rispondere al suo posto. E chi integra un modulo di AI di terzi nel proprio prodotto, o lo modifica in modo sostanziale, risponde del prodotto intero, accanto al fornitore del modulo.

Cosa chiede

La direttiva non impone adempimenti: stabilisce chi paga quando un prodotto non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, e rende molto più semplice la prova per chi ha subito il danno.

Le regole della Direttiva (UE) 2024/2853 che contano per chi fa software
ArticoloCosa stabilisce
6Danni risarcibili: morte e lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti dal punto di vista medico; danni a beni non usati esclusivamente a fini professionali; distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali
7Difettosità valutata anche sulla capacità del prodotto di continuare a imparare dopo l’immissione sul mercato, sui requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza e sul momento in cui il prodotto esce dal controllo del fabbricante
9Divulgazione delle prove: se la domanda è plausibile, il giudice può ordinare al convenuto di esibire gli elementi di prova pertinenti, con tutela dei segreti commerciali
10Presunzioni: di difettosità se il convenuto non divulga le prove, se il prodotto non rispetta requisiti obbligatori di sicurezza o se c’è un malfunzionamento evidente (par. 2); di nesso causale se il danno è compatibile con il difetto (par. 3); di entrambi in caso di eccessiva complessità tecnica o scientifica (par. 4). Tutte confutabili (par. 5)
11, par. 2Finché il prodotto è sotto il controllo del fabbricante, non ci si libera provando che il difetto è sopravvenuto, se dipende dal software, dai suoi aggiornamenti o dalla mancanza degli aggiornamenti di sicurezza necessari
12Responsabilità in solido di più operatori per lo stesso danno; chi integra un componente software fornito da una micro o piccola impresa perde la rivalsa verso di essa se vi ha rinunciato per contratto (par. 2)
15La responsabilità verso il danneggiato non può essere esclusa né limitata da clausole contrattuali o dal diritto nazionale
16Prescrizione: tre anni da quando il danneggiato conosce danno, difetto e responsabile
17Estinzione: dieci anni dall’immissione sul mercato o messa in servizio, che ripartono dopo una modifica sostanziale; 25 anni per le lesioni personali latenti

La direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo l’8 dicembre 2026: il testo originale indicava il 9 dicembre, la rettifica del 7 maggio 2026 ha corretto la data. Per i prodotti immessi prima resta la direttiva 85/374/CEE (art. 21).

Il recepimento in Italia

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/2853 il 28 ottobre 2026 (comunicato n. 195), dopo l’esame preliminare del 4 agosto 2026 e i pareri delle commissioni parlamentari. Al 29 ottobre 2026 il decreto non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: numero, testo definitivo e data di entrata in vigore si conosceranno solo con la pubblicazione.

In Italia la responsabilità da prodotto difettoso sta oggi negli artt. 114-127 del Codice del consumo, che attuano la vecchia direttiva; il nuovo decreto interviene su quella disciplina. Il termine di recepimento è il 9 dicembre 2026 (art. 22). Questa pagina verrà aggiornata con il riferimento in Gazzetta.

Cosa cambia per chi progetta o usa AI

Per una software house la direttiva sposta il rischio dal contratto al prodotto. Il metodo che propongo nella serie dedicata alla PLD si riassume in quattro mosse, da fare prima che i nuovi prodotti vadano in produzione.

  1. Mappa i prodotti e il tuo ruolo in ciascuno. Per ogni prodotto stabilisci se sei fabbricante, fabbricante di un componente o integratore, ricordando che aggiornamenti e funzioni di AI sono parte del prodotto. Un modulo di AI di terzi rivenduto con il tuo marchio ti rende fabbricante (art. 8) e responsabile in solido con chi te lo ha fornito (art. 12).
  2. Rileggi i contratti. Cerca nel contratto tipo le parole «difetto» e «aggiornamento». La clausola che scarica tutto sul cliente non regge verso il danneggiato (art. 15) e, nel migliore dei casi, regola solo la rivalsa fra te e il cliente.
  3. Verifica la polizza. Una copertura professionale per il software senza estensione alla responsabilità da prodotto, senza retroattività o con una copertura postuma più corta dei dieci anni dell’art. 17 lascia scoperta proprio la parte nuova del rischio.
  4. Costruisci prove difendibili. Le presunzioni dell’art. 10 scattano anche quando non divulghi le prove richieste ai sensi dell’art. 9. Servono log attribuibili e non manipolabili, versioni e aggiornamenti tracciati, decisioni di progetto datate, conservati per tutto il periodo in cui puoi essere chiamato a rispondere.

B2C e B2B non pesano allo stesso modo

La prima domanda per capire quanto sei esposto è a chi arriva il tuo prodotto. Se arriva ai consumatori, la PLD si applica in pieno, e con essa le regole del Codice del consumo e, per i contenuti generati con l’AI, la trasparenza dell’AI Act. Se lavori solo fra imprese in un settore non regolato, l’esposizione è soprattutto contrattuale e passa per il Codice civile, perché la direttiva non risarcisce i danni a beni usati esclusivamente a fini professionali né la perdita di dati professionali.

«Soprattutto», non «soltanto»: morte e lesioni personali sono risarcibili chiunque sia il danneggiato, e un prodotto venduto a un’impresa può finire nelle mani di consumatori. La scorciatoia «siamo B2B, la PLD non ci riguarda» va verificata prodotto per prodotto, non data per scontata.

Il go-live diventa così un atto formale: fa partire i dieci anni dell’art. 17 e conviene che sia accompagnato da un fascicolo con la documentazione del prodotto, chi ha firmato, una data certa e la polizza in essere. Una modifica sostanziale successiva fa ripartire il termine e riapre la valutazione.

Dove si somma ad altre norme

  • D.Lgs. 160/2026 — per i danni causati da sistemi di AI, esibizione dei log e nesso causale presunto in caso di violazione dell’AI Act; fa salva espressamente la normativa di recepimento della PLD.
  • AI Act — un requisito obbligatorio di sicurezza non rispettato è uno dei casi in cui la PLD presume la difettosità (art. 10, par. 2, lett. b).
  • Cyber Resilience Act — i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza entrano nella valutazione del difetto (art. 7); gestione delle vulnerabilità e aggiornamenti diventano anche una questione di responsabilità civile.
  • GDPR — la direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati (art. 2, par. 4): un incidente può dare luogo a entrambe le responsabilità.

Le norme si sommano: lo stesso fatto può generare più titoli di responsabilità. Per lo stesso motivo un deliverable ben fatto ne copre più d’una: la tracciabilità serve alla PLD e al GDPR, la gestione delle vulnerabilità alla PLD, al CRA e alla NIS2.

Errori frequenti

  • «Il software è un servizio, non un prodotto». Per la direttiva il software è un prodotto (art. 4, punto 1), sistemi di AI compresi.
  • «Abbiamo una clausola di esonero». Verso il danneggiato non vale (art. 15).
  • «Il difetto è nato con un aggiornamento successivo». Se il prodotto è sotto il tuo controllo, il difetto dovuto al software o alla mancanza di aggiornamenti di sicurezza non ti esonera (art. 11, par. 2).
  • «Il fabbricante è fuori dall’UE, non ci riguarda». Importatore, rappresentante autorizzato, fornitore di servizi di logistica, distributore e piattaforma possono rispondere al suo posto (art. 8).
  • «La legge italiana è già in vigore». Al 29 ottobre 2026 il decreto di recepimento è approvato ma non pubblicato in Gazzetta; la direttiva fissa comunque l’applicazione ai prodotti immessi sul mercato dopo l’8 dicembre 2026.

Domande frequenti

Da quando si applica la nuova direttiva sui prodotti difettosi?

Ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo l’8 dicembre 2026, come chiarito dalla rettifica pubblicata il 7 maggio 2026. Per i prodotti immessi prima continua ad applicarsi la vecchia direttiva 85/374/CEE (art. 21). Gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026 (art. 22).

Il software è un prodotto anche se non è venduto su un supporto fisico?

Sì. L’art. 4, punto 1, include espressamente il software nella definizione di prodotto, indipendentemente da come è fornito; i sistemi di AI ci rientrano. È escluso solo il software libero e open source sviluppato o fornito al di fuori di un’attività commerciale (art. 2, par. 2).

Posso limitare per contratto la mia responsabilità da prodotto difettoso?

Non verso il danneggiato. L’art. 15 vieta che la responsabilità di un operatore economico sia esclusa o limitata, nei confronti del danneggiato, da clausole contrattuali o dal diritto nazionale. Le clausole fra imprese possono regolare la rivalsa tra loro, ma non cambiano ciò che il danneggiato può chiedere a ciascuno degli operatori responsabili in solido (art. 12).

Per quanto tempo si può essere chiamati a rispondere?

Il danneggiato deve agire entro tre anni da quando ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere danno, difetto e identità del responsabile (art. 16). Il diritto si estingue comunque dieci anni dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio del prodotto; in caso di modifica sostanziale il termine riparte dalla nuova messa a disposizione. Per le lesioni personali con periodo di latenza il limite è di 25 anni (art. 17).

Il decreto italiano di recepimento è già in vigore?

Non ancora. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/2853 il 28 ottobre 2026 (comunicato n. 195). Al 29 ottobre 2026 non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi numero, testo definitivo e data di entrata in vigore non sono ancora disponibili.

Fonti ufficiali

Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.

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Approfondimenti dell’autore

Questa pagina è un orientamento tecnico e architetturale, scritto a partire da incarichi svolti in ambienti regolati e aggiornato alla data indicata. Non è una consulenza legale e non stabilisce se e come una norma si applichi a un sistema o a un’organizzazione specifici.

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