Data Act Reg. (UE) 2023/2854
In breve
Il Data Act (Regolamento (UE) 2023/2854) stabilisce chi può accedere ai dati generati dai prodotti connessi e dai servizi correlati, e a quali condizioni. È applicabile dal 12 settembre 2025; i prodotti connessi immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026 devono essere progettati in modo che i dati siano accessibili all’utente (art. 3, paragrafo 1).
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- Reg. (UE) 2023/2854
- Nome ufficiale
- Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (regolamento sui dati)
- Tipo
- Regolamento UE
- Ambito
- Dati
- Stato
- In vigore
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Fabbricanti di prodotti connessi e fornitori di servizi correlati, titolari dei dati, utenti, destinatari dei dati e fornitori di servizi di trattamento dei dati.
- Fonte ufficiale
- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj
- Aggiornato al
Date che contano
- (già in vigore)
Il regolamento si applica
- (già in vigore)
Accesso ai dati fin dalla progettazione (art. 3(1)) per i prodotti connessi immessi sul mercato dopo questa data
- (prossima)
Nessuna tariffa di passaggio fra fornitori di servizi di trattamento dei dati (cambio di fornitore cloud, art. 29)
- (prossima)
Le regole sulle clausole contrattuali abusive (capo IV) si estendono ai contratti conclusi entro il 12 settembre 2025, se a tempo indeterminato o con scadenza ad almeno dieci anni dall’11 gennaio 2024
A chi si applica
Il Data Act si applica a chiunque produca, detenga o tratti dati generati da prodotti connessi, e a chiunque venda servizi di trattamento dei dati come il cloud. I ruoli che contano sono cinque:
- Fabbricanti di prodotti connessi e fornitori di servizi correlati — macchinari, veicoli, dispositivi domestici o industriali che raccolgono dati sul proprio uso o sul proprio ambiente, e i servizi digitali collegati senza i quali il prodotto non svolgerebbe una sua funzione, o che ne ampliano o aggiornano le funzioni.
- Titolari dei dati — chi ha il diritto o l’obbligo di usare e mettere a disposizione quei dati, spesso il fabbricante stesso.
- Utenti — chi possiede, noleggia o usa il prodotto, consumatore o impresa.
- Destinatari dei dati — i terzi a cui l’utente chiede di trasmettere i dati, per esempio un manutentore indipendente.
- Fornitori di servizi di trattamento dei dati — servizi che danno accesso su richiesta a risorse informatiche condivise e scalabili, cioè il cloud nelle sue varie forme, con gli obblighi sul cambio di fornitore.
Gli obblighi di condivisione dei dati non si applicano ai prodotti di microimprese e piccole imprese non collegate a imprese più grandi (art. 7). Le regole sul cambio di fornitore cloud valgono invece per tutti i fornitori, salvo i servizi costruiti su misura per un singolo cliente e le versioni di prova (art. 31).
Cosa chiede
Il Data Act fa quattro cose diverse, con destinatari diversi, raccolte in un unico regolamento:
Dati dei prodotti connessi (capo II)
L’utente ha diritto di accedere ai dati generati dall’uso del prodotto e dei servizi correlati, con i metadati necessari a interpretarli, gratuitamente, in un formato strutturato e leggibile da una macchina e, dove possibile, in tempo reale (art. 4). Può chiedere che siano trasmessi a un terzo di sua scelta (art. 5); un gatekeeper designato ai sensi del Digital Markets Act non può essere quel terzo. Prima della vendita o del noleggio, il venditore deve dire quali dati il prodotto genera, dove li conserva e come l’utente può accedervi (art. 3, paragrafi 2 e 3). I segreti commerciali restano protetti: il titolare può subordinare la condivisione a misure di riservatezza e, in casi eccezionali e motivati, rifiutarla.
Il titolare, dal canto suo, può usare i dati non personali solo sulla base di un contratto con l’utente e non può usarli per ricavare informazioni sulla situazione economica dell’utente (art. 4, paragrafo 13). L’utente non può usare i dati ottenuti per sviluppare un prodotto connesso concorrente (art. 4, paragrafo 10).
Clausole abusive tra imprese (capo IV)
Una clausola su accesso ai dati, uso dei dati o responsabilità, imposta unilateralmente da un’impresa a un’altra, non è vincolante se abusiva (art. 13). Lo è sempre, per esempio, se esclude la responsabilità per dolo o colpa grave; si presume abusiva se impedisce all’altra parte di usare o di ottenere copia dei dati che ha fornito o generato durante il contratto, o di recedere entro un termine ragionevole.
Dati agli enti pubblici in caso di necessità eccezionale (capo V)
Enti pubblici, Commissione, BCE e organismi dell’Unione possono chiedere dati a un’impresa solo per una necessità eccezionale: un’emergenza pubblica, oppure, per i soli dati non personali, un compito di interesse pubblico previsto dalla legge che non possono svolgere senza quei dati (artt. 14 e 15). Nelle emergenze i dati si danno gratuitamente, salvo che il titolare sia una micro o piccola impresa.
Cambio di fornitore cloud (capo VI) e accesso governativo (capo VII)
I fornitori di servizi di trattamento dei dati devono rimuovere gli ostacoli commerciali, tecnici e contrattuali al passaggio verso un altro fornitore o verso un’infrastruttura locale (art. 23), con clausole minime obbligatorie nel contratto (art. 25). Devono pubblicare la giurisdizione a cui è soggetta la loro infrastruttura (art. 28) e adottare misure per impedire l’accesso di autorità di paesi terzi ai dati non personali detenuti nell’Unione quando sarebbe in conflitto con il diritto dell’Unione o nazionale (art. 32).
| Elemento | Cosa prevede |
|---|---|
| Preavviso | Non superiore a due mesi per avviare il passaggio |
| Periodo transitorio | Massimo 30 giorni di calendario, con il servizio che continua; fino a sette mesi solo se il fornitore motiva un’impossibilità tecnica entro 14 giorni lavorativi. Il cliente può prorogarlo una volta |
| Recupero dei dati | Almeno 30 giorni di calendario dopo il periodo transitorio, poi cancellazione completa |
| Dati esportabili | Elencati per categoria nel contratto; esenzioni solo per i dati interni al servizio coperti da segreto commerciale |
| Tariffe di passaggio | Ridotte e non superiori ai costi diretti fino al ; da quella data, nessuna tariffa |
| Da quando | Cosa si applica |
|---|---|
| Il regolamento in generale; il capo IV per i contratti conclusi dopo questa data | |
| Accesso ai dati per impostazione predefinita (art. 3, paragrafo 1) per i prodotti connessi e i servizi correlati immessi sul mercato dopo questa data | |
| Stop alle tariffe di passaggio fra fornitori di servizi di trattamento dei dati (art. 29) | |
| Capo IV anche ai contratti conclusi entro il 12 settembre 2025, se a tempo indeterminato o con scadenza almeno dieci anni dopo l’11 gennaio 2024 |
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
I dati del prodotto non sono più solo del fabbricante. Chi addestra modelli sui dati generati dai propri prodotti connessi deve averne titolo per contratto con l’utente, e non può impedire all’utente di portarli a un concorrente nei servizi di manutenzione o di analisi. Per i prodotti immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026 l’accesso dell’utente va progettato nel prodotto, non concesso su richiesta.
Il cambio di fornitore è un requisito di architettura. Il Data Act obbliga il fornitore cloud a consentire l’uscita, ma l’uscita funziona solo se l’architettura del cliente non dipende da servizi che non hanno equivalenti. Il contratto deve elencare i dati esportabili: è il momento di verificare che fra quei dati ci siano indici vettoriali, log e configurazioni, non solo i documenti di partenza.
La giurisdizione diventa un’informazione pubblica. Con l’art. 28 il fornitore deve dichiarare a quale giurisdizione è soggetta l’infrastruttura. Non è un obbligo di residenza dei dati: è un’informazione che chi compra può e deve usare nella propria valutazione dei rischi.
Le clausole sui dati nei contratti con i fornitori di AI si possono contestare. Una clausola imposta che impedisce di ottenere copia dei dati generati durante il contratto, o che esclude la responsabilità per colpa grave, non è vincolante per un contratto concluso dopo il 12 settembre 2025.
Dove si somma ad altre norme
Il Data Act si aggiunge alle regole sui dati personali e sulla sicurezza dei prodotti, senza sostituirle:
- GDPR — prevale in caso di conflitto; per l’utente che è anche interessato, i diritti del Data Act integrano l’accesso e la portabilità degli artt. 15 e 20.
- Cyber Resilience Act — lo stesso prodotto connesso che deve rendere accessibili i dati deve essere sicuro per progettazione e gestire le vulnerabilità.
- Spazio europeo dei dati sanitari — per i dati sanitari elettronici aggiunge regole settoriali di accesso e di uso secondario.
- Digital Omnibus — la proposta COM(2025) 837 interviene anche sul Data Act, ma non è legge: mancano la posizione del Parlamento europeo e i triloghi.
- Cloud and AI Development Act — proposta che, sul cloud acquistato dalla pubblica amministrazione, aggiungerebbe livelli di garanzia sulla sovranità; richiama l’art. 32 del Data Act fra i criteri per i paesi terzi associati.
Errori frequenti
- «Il Data Act riguarda solo i dati non personali». Copre dati personali e non personali; per i primi fa salvo il GDPR, che prevale in caso di conflitto.
- «L’accesso by design vale per tutti i prodotti dal 12 settembre 2026». Vale per i prodotti connessi e i servizi correlati immessi sul mercato dopo quella data. Il diritto di accesso su richiesta (art. 4) si applica già dal 12 settembre 2025.
- «Il Data Act impone di tenere i dati in UE». Non impone la residenza dei dati. Chiede trasparenza sulla giurisdizione e misure contro l’accesso illecito di autorità di paesi terzi ai dati non personali.
- «I contratti già firmati non sono toccati». Dal 12 settembre 2027 le regole sulle clausole abusive si applicano anche ai contratti precedenti a tempo indeterminato o di lunga durata.
- «Possiamo cambiare cloud quando vogliamo, lo dice la legge». La legge toglie gli ostacoli del fornitore, non quelli della tua architettura: l’equivalenza funzionale è garantita solo per l’infrastruttura, per il resto il fornitore deve offrire interfacce aperte ed esportare i dati.
Domande frequenti
Da quando si applica il Data Act?
Il Regolamento (UE) 2023/2854 si applica dal 12 settembre 2025. L’obbligo di progettare prodotti connessi e servizi correlati in modo che i dati siano accessibili all’utente per impostazione predefinita (art. 3, paragrafo 1) vale per quelli immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026. Le regole sulle clausole abusive (capo IV) si applicano ai contratti conclusi dopo il 12 settembre 2025 e, dal 12 settembre 2027, anche a quelli precedenti a tempo indeterminato o che scadono almeno dieci anni dopo l’11 gennaio 2024.
Il Data Act riguarda anche i dati personali?
Sì, riguarda dati personali e non personali, ma fa salvo il GDPR: in caso di conflitto prevale la normativa sulla protezione dei dati personali (art. 1, paragrafo 5). Se l’utente che chiede i dati non è l’interessato, il titolare dei dati può metterli a disposizione solo se esiste una base giuridica ai sensi dell’art. 6 del GDPR e, per le categorie particolari, una condizione dell’art. 9.
Quanto tempo ho per cambiare fornitore cloud e quanto può costarmi?
Il contratto deve prevedere un preavviso massimo di due mesi per avviare il passaggio e un periodo transitorio di non oltre 30 giorni di calendario, estendibile fino a sette mesi solo se il fornitore dimostra un’impossibilità tecnica entro 14 giorni lavorativi dalla richiesta. Dopo il periodo transitorio restano almeno 30 giorni per recuperare i dati. Fino al 12 gennaio 2027 il fornitore può chiedere tariffe di passaggio ridotte, non superiori ai costi diretti; da quella data non può chiederne più (art. 29).
Le piccole imprese sono esenti?
In parte. Gli obblighi di condivisione dei dati del capo II non si applicano ai prodotti connessi fabbricati o progettati da microimprese e piccole imprese, purché non collegate a imprese più grandi; per le medie imprese l’esenzione vale per un periodo limitato (art. 7). Anche le richieste degli enti pubblici fuori dalle emergenze non riguardano micro e piccole imprese (art. 15, paragrafo 2). Le regole sul cambio di fornitore cloud non prevedono questa esenzione.
Un ente pubblico può chiedermi i dati della mia azienda?
Solo in caso di necessità eccezionale (artt. 14 e 15): per rispondere a un’emergenza pubblica, quando non può ottenere i dati in altro modo tempestivamente, oppure, fuori dall’emergenza e solo per dati non personali, quando la mancanza di dati specifici gli impedisce un compito di interesse pubblico previsto dalla legge e ha esaurito le altre strade. Il titolare dei dati può rifiutare o chiedere di modificare la richiesta entro cinque giorni lavorativi nelle emergenze ed entro 30 giorni lavorativi negli altri casi. Il capo V non si applica alle attività di contrasto dei reati e all’amministrazione doganale o tributaria.
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- Reg. (UE) 2023/2854 — testo ufficiale — Data Act
- Regolamento (UE) 2023/2854, testo italiano nella Gazzetta ufficiale dell’UE (22 dicembre 2023) — EUR-Lex; art. 50 per le date di applicazione
- Data Act — pagina della Commissione europea — Commissione europea, documentazione e materiali di attuazione
- Proposta di Digital Omnibus COM(2025) 837 — proposta, non legge: tocca anche il Data Act
Norme correlate
- In vigoreGDPR e Codice privacyReg. (UE) 2016/679Chiunque tratti dati personali di persone che si trovano nell’UE, come titolare o responsabile del trattamento, compresi i dati usati per addestrare, alimentare o interrogare sistemi di AI.
- In vigoreDigital OmnibusReg. (UE) 2026/1744 · COM(2025) 837Per la parte in vigore, gli stessi destinatari dell’AI Act. Per la proposta, titolari del trattamento, chi usa cookie e tecnologie simili, soggetti tenuti a segnalazioni di incidenti: nessun obbligo finché non è adottata.
- In applicazione progressivaCyber Resilience ActReg. (UE) 2024/2847Fabbricanti, importatori e distributori di prodotti con elementi digitali, software compreso, messi a disposizione sul mercato UE.
- In applicazione progressivaSpazio europeo dei dati sanitari (EHDS)Reg. (UE) 2025/327Fornitori di sistemi di cartella clinica elettronica, prestatori di assistenza sanitaria, titolari di dati sanitari, organismi di accesso ai dati sanitari e chi chiede dati per l’uso secondario.
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