Legge 132/2025 L. 23 settembre 2025, n. 132
In breve
La Legge 23 settembre 2025, n. 132 è la legge italiana sull’intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025. Non recepisce l’AI Act, che si applica direttamente, e non aggiunge obblighi rispetto al regolamento: lo integra, individuando AgID e ACN come autorità nazionali, dettando principi per settori come la sanità, introducendo reati e aggravanti e delegando il Governo, che ha attuato le deleghe dell’art. 24 con i D.Lgs. 160/2026 e 179/2026. Non impone alcun obbligo di residenza dei dati in Italia o nell’UE.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- L. 23 settembre 2025, n. 132
- Nome ufficiale
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
- Tipo
- Legge
- Ambito
- AI
- Stato
- In vigoreLe deleghe dell’art. 24 sono state esercitate con il D.Lgs. 160/2026 e il D.Lgs. 179/2026; il decreto del Ministro della salute previsto dall’art. 9 non risulta ancora adottato.
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Chi sviluppa, fornisce o usa sistemi di AI in Italia, con regole specifiche per sanità e ricerca scientifica, pubblica amministrazione, professioni; le norme penali valgono per chiunque.
- Fonte ufficiale
- https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132
- Aggiornato al
Date che contano
- (passata)
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 223)
- (già in vigore)
Entrata in vigore della legge
Cosa fa, e cosa non fa
La Legge 132/2025 è una legge di principi e di deleghe che si appoggia all’AI Act, non una seconda disciplina dell’intelligenza artificiale. Lo dice due volte: l’art. 1, comma 2, stabilisce che le sue disposizioni si interpretano e si applicano conformemente al Regolamento (UE) 2024/1689; l’art. 3, comma 5, che non produce nuovi obblighi rispetto a quelli del regolamento per i sistemi e per i modelli di AI per finalità generali.
Quello che fa:
- fissa principi generali (trasparenza, proporzionalità, sicurezza, sorveglianza e intervento umano, cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita) e principi per settori: sanità e ricerca (artt. 7-10), lavoro (art. 11), professioni intellettuali (art. 13), pubblica amministrazione (art. 14), attività giudiziaria (art. 15);
- individua le autorità nazionali per l’AI (art. 20) e attribuisce al tribunale le cause che hanno a oggetto il funzionamento di un sistema di AI (art. 17, che modifica l’art. 9 c.p.c.);
- introduce un reato nuovo, aggravanti e una fattispecie sul text and data mining (art. 26), e regola il diritto d’autore sulle opere create con l’ausilio dell’AI (art. 25);
- chiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per l’accesso all’AI dei minori di quattordici anni (art. 4, comma 4);
- delega il Governo ad adeguare l’ordinamento all’AI Act e a disciplinare gli illeciti (art. 24) e l’uso di dati e algoritmi per l’addestramento (art. 16).
Quello che non fa, e che spesso le viene attribuito:
- Non recepisce l’AI Act. Un regolamento si applica direttamente; la legge lo integra.
- Non classifica il rischio. Se un sistema è ad alto rischio lo stabilisce l’AI Act (art. 6 con gli Allegati I e III), non la legge italiana.
- Non impone la residenza dei dati. Né in Italia né nell’UE. L’art. 5, comma 1, lettera d), prevede solo che le piattaforme di e-procurement della pubblica amministrazione possano privilegiare fornitori che localizzano ed elaborano i dati strategici in data center sul territorio nazionale, con disaster recovery e business continuity in Italia: un criterio di preferenza negli acquisti pubblici, non un obbligo.
- Non obbliga le imprese all’alfabetizzazione. La legge prevede la formazione solo come criterio di delega (art. 24, comma 2, lettere e, f, i); gli obblighi concreti arrivano con il D.Lgs. 179/2026.
A chi si applica
La legge riguarda chiunque faccia ricerca, sviluppi, adotti o usi sistemi e modelli di AI in Italia, ma la maggior parte delle sue regole parla a destinatari precisi: strutture sanitarie e di ricerca, datori di lavoro, professionisti, pubbliche amministrazioni, uffici giudiziari. Le norme penali valgono per chiunque.
Sono escluse dal suo ambito le attività svolte per la sicurezza nazionale dagli organismi di informazione, quelle di cybersicurezza dell’ACN a tutela della sicurezza nazionale, quelle di difesa delle Forze armate e alcune attività delle Forze di polizia (art. 6), che restano comunque soggette al rispetto dei diritti fondamentali.
Sanità e ricerca (artt. 7-10)
In sanità l’AI è un supporto, e la decisione resta al medico: l’art. 7, comma 5, dice che i sistemi di AI costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, «lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica».
| Articolo | Cosa prevede | Cosa significa per chi progetta |
|---|---|---|
| 7 | Nessuna selezione discriminatoria nell’accesso alle prestazioni (c. 2); diritto dell’interessato a essere informato sull’uso dell’AI (c. 3); decisione sempre al medico (c. 5); sistemi e dati affidabili, verificati periodicamente e aggiornati (c. 6) | L’interfaccia deve suggerire, non decidere; l’informativa al paziente va prevista; la verifica periodica di modello e dati va pianificata e documentata |
| 8 | Trattamenti per ricerca e sperimentazione su sistemi di AI sanitaria, svolti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS o privati in progetti con loro, dichiarati di rilevante interesse pubblico; uso secondario di dati privi di identificativi diretti senza ulteriore consenso, con informativa anche generale sul sito; trattamento per anonimizzare, pseudonimizzare o sintetizzare i dati; i trattamenti vanno comunicati al Garante e possono partire dopo trenta giorni se non bloccati | Il progetto parte da una comunicazione al Garante con le informazioni degli artt. 24, 25, 32 e 35 GDPR e i responsabili del trattamento: la DPIA e le misure di sicurezza vanno pronte prima, non dopo. Restano fermi i poteri ispettivi e sanzionatori del Garante |
| 9 | Decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni, sul trattamento dei dati per ricerca e sperimentazione con AI, anche in spazi di sperimentazione | Al 29 ottobre 2026 l’adozione del decreto non risulta |
| 10 | Nuovo art. 12-bis del D.L. 179/2012: decreti del Ministro della salute sulle soluzioni di AI a supporto del fascicolo sanitario elettronico; piattaforma di AI di AGENAS per l’assistenza territoriale, con suggerimenti non vincolanti a professionisti sanitari e medici | Anche la piattaforma pubblica è costruita sul principio del suggerimento non vincolante |
Classe di rischio e regole della legge italiana sono due piani diversi. Un software di supporto diagnostico che è un dispositivo medico soggetto a organismo notificato è ad alto rischio per l’AI Act (art. 6(1) e Allegato I, obblighi dal 2 agosto 2028); un sistema di triage di emergenza lo è per l’Allegato III (dal 2 dicembre 2027). In entrambi i casi la Legge 132/2025 aggiunge i suoi principi, ma non cambia la classificazione. Ne parlo più a fondo nell’approfondimento sulla Legge 132/2025 in sanità.
Le autorità (art. 20)
L’art. 20 designa due autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, con compiti distinti, e lascia al loro posto quelle che già vigilano su banche, mercati e assicurazioni.
- AgID — promozione dell’innovazione e autorità di notifica ai sensi dell’art. 70 dell’AI Act: designa e monitora gli organismi che verificano la conformità dei sistemi.
- ACN — vigilanza sui sistemi di AI, comprese ispezioni e sanzioni; autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’UE.
- Banca d’Italia, CONSOB, IVASS — restano autorità di vigilanza del mercato nei casi dell’art. 74(6) dell’AI Act.
- Garante privacy e AGCOM — la legge ne fa salvi competenze e poteri (c. 4), ma non li designa come autorità per l’AI. Il D.Lgs. 179/2026 ha poi reso il Garante autorità di vigilanza del mercato solo per i casi dell’art. 74(8) dell’AI Act.
AgID e ACN gestiscono insieme gli spazi di sperimentazione e si coordinano in un comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale partecipano Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per le questioni di loro competenza (c. 3).
Reati e aggravanti (art. 26)
L’art. 26 porta l’AI nel codice penale in due modi: un reato nuovo per i deepfake e una serie di aggravanti quando l’AI è il mezzo con cui si commette un reato che esisteva già.
| Norma | Cosa cambia |
|---|---|
| Art. 61, n. 11-decies c.p. | Aggravante comune: aver commesso il fatto con sistemi di AI che, per natura o modo d’uso, sono stati mezzo insidioso, hanno ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze |
| Art. 612-quater c.p. (nuovo) | Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di AI: reclusione da 1 a 5 anni per chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati e idonei a ingannare; a querela, salvo i casi procedibili d’ufficio |
| Art. 294 c.p. | Attentato contro i diritti politici del cittadino: reclusione da 2 a 6 anni se l’inganno avviene con sistemi di AI |
| Art. 2637 c.c. | Aggiotaggio: reclusione da 2 a 7 anni se commesso con sistemi di AI |
| Art. 185 TUF | Manipolazione del mercato: reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 euro a 6 milioni se commessa con sistemi di AI |
| Art. 171, c. 1, lett. a-ter) L. 633/1941 | Reato di riproduzione o estrazione di testo e dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d’autore, anche con sistemi di AI |
Il reato che riguarda direttamente chi progetta e usa sistemi ad alto rischio non è in questa legge: è l’art. 437-bis c.p., introdotto dal D.Lgs. 160/2026 in attuazione della delega dell’art. 24, comma 3. Lo stesso decreto ha reso il 612-quater reato presupposto della responsabilità degli enti.
Deleghe e decreti attuativi
La parte operativa della legge è nelle deleghe, e due su tre sono già diventate decreti legislativi in vigore.
| Delega | Oggetto | Attuazione |
|---|---|---|
| Art. 24, c. 1 e 2 | Adeguamento all’AI Act: poteri e sanzioni delle autorità, formazione e alfabetizzazione, professioni ed equo compenso, università e ricerca, disciplina per la polizia | D.Lgs. 179/2026, in vigore dal ; la parte sulla polizia (lett. h) nel D.Lgs. 160/2026 |
| Art. 24, c. 3 e 5 | Illeciti legati all’AI: reati di omessa adozione di misure di sicurezza con pericolo concreto, criteri di imputazione per persone ed enti, onere della prova nella responsabilità civile, uso dell’AI nelle indagini | D.Lgs. 160/2026, in vigore dal |
| Art. 16 | Disciplina organica dell’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento, senza obblighi ulteriori rispetto all’AI Act | Nessuno dei due decreti la indica fra le proprie basi; il D.Lgs. 179/2026 (art. 52) tutela però dati, algoritmi e metodi di addestramento come segreti commerciali |
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
Il «supporto» va dimostrato nel prodotto. Sanità (art. 7), pubblica amministrazione (art. 14), giustizia (art. 15) e professioni (art. 13) ripetono lo stesso principio: l’AI aiuta, la persona decide e ne risponde. Su un sistema reale questo significa un flusso in cui la proposta del modello e la decisione umana sono due eventi distinti, registrati e attribuibili a qualcuno.
Informare è un obbligo di progetto. Il paziente ha diritto di sapere che si usa l’AI (art. 7), il cliente del professionista deve ricevere le informazioni sui sistemi usati in linguaggio chiaro (art. 13), il lavoratore va informato secondo l’art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997 (art. 11). Sono testi, ma anche punti dell’interfaccia e del processo che qualcuno deve progettare.
La ricerca sanitaria ha una corsia, con un cancello. L’art. 8 rende più semplice l’uso secondario dei dati per costruire sistemi di AI sanitaria, ma il trattamento parte solo dopo la comunicazione al Garante e trenta giorni senza blocco. La documentazione privacy diventa un prerequisito del calendario di progetto.
Dove tenere i dati resta una tua scelta. La legge non la impone. Se la fai, falla per ragioni che puoi spiegare: giurisdizione, continuità del servizio, segreto professionale, requisiti dei clienti pubblici che applicano il criterio di preferenza dell’art. 5.
Dove si somma ad altre norme
- AI Act — è la norma che classifica il rischio e fissa gli obblighi; la Legge 132/2025 si applica conformemente a esso.
- D.Lgs. 160/2026 — art. 437-bis c.p., responsabilità degli enti (art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001), regole sulla prova nelle cause di risarcimento.
- D.Lgs. 179/2026 — poteri delle autorità, sanzioni, decisioni sul lavoro, DVR, formazione delle professioni e ECM.
- GDPR e Codice privacy — gli artt. 4 e 8 della legge rinviano al GDPR; la ricerca sanitaria passa dal Garante.
Errori frequenti
- «La Legge 132 recepisce l’AI Act». Un regolamento non si recepisce. La legge lo integra e dichiara di non aggiungere obblighi.
- «Per la Legge 132 l’AI in sanità è ad alto rischio». La classe di rischio la decide l’AI Act. La legge italiana aggiunge principi, non categorie.
- «La legge italiana impone i dati in Italia». Prevede solo una preferenza per le piattaforme di acquisto della pubblica amministrazione.
- «È una legge di principi, non cambia nulla». I principi sono stati tradotti in decreti in vigore: un reato per chi omette sicurezza o sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio, la responsabilità degli enti, la nullità delle decisioni sul lavoro prese solo da un algoritmo.
- «Il Garante è l’autorità per l’AI». Le autorità sono AgID e ACN, con Banca d’Italia, CONSOB e IVASS nel settore finanziario; il Garante mantiene i poteri sul GDPR e vigila sull’AI Act solo nei casi dell’art. 74(8).
Domande frequenti
La Legge 132/2025 recepisce l’AI Act?
No. L’AI Act è un regolamento europeo e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 lo integra: l’art. 1, comma 2, dice che va interpretata e applicata conformemente al Reg. (UE) 2024/1689, e l’art. 3, comma 5, che non produce nuovi obblighi rispetto a quelli del regolamento per sistemi e modelli di AI.
La Legge 132/2025 classifica l’AI sanitaria come ad alto rischio?
No. La classificazione del rischio la fa solo l’AI Act: art. 6(1) con l’Allegato I, per esempio i dispositivi medici soggetti a organismo notificato, e art. 6(2) con l’Allegato III, per esempio il triage di emergenza o le assicurazioni vita e salute. La legge italiana detta principi per la sanità (artt. 7-10), come la decisione sempre rimessa al medico e il diritto del paziente a essere informato, ma non sposta nessun sistema da una classe di rischio all’altra.
La Legge 132/2025 obbliga a tenere i dati in Italia o nell’Unione europea?
No. Non c’è alcun obbligo di residenza dei dati. L’unica norma vicina è l’art. 5, comma 1, lettera d): le piattaforme di e-procurement della pubblica amministrazione sono indirizzate in modo che possano essere privilegiate soluzioni che localizzano ed elaborano i dati strategici in data center sul territorio nazionale, con disaster recovery e business continuity anch’essi in Italia. È un criterio di preferenza negli acquisti pubblici, non un obbligo per le imprese.
Chi sono le autorità italiane per l’intelligenza artificiale?
L’art. 20 designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) come autorità di notifica e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico; Banca d’Italia, CONSOB e IVASS restano autorità di vigilanza del mercato per il settore finanziario. Il Garante per la protezione dei dati personali non è autorità per l’AI secondo la legge, che ne fa salvi i poteri; il D.Lgs. 179/2026 gli ha poi attribuito la vigilanza solo nei casi dell’art. 74(8) dell’AI Act.
Che cosa punisce il nuovo art. 612-quater del codice penale?
Punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di AI e idonei a ingannare sulla loro genuinità: è il reato dei deepfake. Si procede a querela della persona offesa, ma d’ufficio se il fatto è connesso a un altro delitto procedibile d’ufficio o se la vittima è incapace o una pubblica autorità colpita per le sue funzioni. Dal 30 settembre 2026 è anche reato presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001).
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- L. 23 settembre 2025, n. 132 — testo ufficiale — Legge 132/2025
- Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 223 del 25 settembre 2025 — testo della Legge 132/2025 come pubblicato
- Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) — classificazione del rischio (art. 6, Allegati I e III), autorità (art. 70, art. 74)
- D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 — attua l’art. 24, commi 1 e 3: polizia, responsabilità civile e penale
- D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 — attua l’art. 24, commi 1 e 2: autorità, sanzioni, lavoro, formazione
Norme correlate
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
- In vigoreD.Lgs. 160/2026D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160Tutta la filiera dei sistemi di AI ad alto rischio (chi progetta, addestra, produce, immette sul mercato o li usa professionalmente), gli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, chi agisce o si difende in giudizio per danni causati da sistemi di AI.
- In vigoreD.Lgs. 179/2026D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179Fornitori e deployer di sistemi di AI in Italia, datori di lavoro che usano l’AI nella gestione del personale, istituti finanziari, ordini professionali e professionisti sanitari.
- In vigoreGDPR e Codice privacyReg. (UE) 2016/679Chiunque tratti dati personali di persone che si trovano nell’UE, come titolare o responsabile del trattamento, compresi i dati usati per addestrare, alimentare o interrogare sistemi di AI.
Approfondimenti dell’autore
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