Cloud and AI Development Act (CADA) COM(2026) 502
In breve
Il Cloud and AI Development Act (CADA) è una proposta della Commissione europea del 3 giugno 2026, COM(2026) 502, e non è ancora legge. Introduce un quadro di sovranità cloud con quattro livelli di garanzia dell’Unione, dal primo basato su stabilimento e dati nell’UE al quarto che esclude il controllo di paesi terzi, e li collega agli appalti pubblici. È all’esame delle commissioni ITRE e IMCO del Parlamento europeo, senza una data di voto.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- COM(2026) 502
- Nome ufficiale
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio — Cloud and AI Development Act
- Tipo
- Proposta UE
- Ambito
- Cloud
- Stato
- PropostaProcedura legislativa ordinaria 2026/0138(COD) in corso: all’esame delle commissioni ITRE e IMCO del Parlamento europeo, nessuna data di voto fissata. La numerazione degli articoli può cambiare.
- Data della proposta
- A chi si applica
- Come proposto: fornitori di servizi cloud e di AI che vogliono vedersi riconosciuto un livello di garanzia dell’Unione, pubbliche amministrazioni che li acquistano e, in prospettiva, soggetti privati dei settori critici NIS2.
- Fonte ufficiale
- https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-cloud-and-ai-development-act-cada
- Aggiornato al
Date che contano
- (passata)
La Commissione presenta la proposta COM(2026) 502
- (passata)
Annuncio in plenaria del deferimento alle commissioni ITRE e IMCO del Parlamento europeo
- (passata)
Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE)
A che punto è la proposta
Il Cloud and AI Development Act è una proposta di regolamento, non una legge: al 29 ottobre 2026 è all’esame del Parlamento europeo e non ha una data di voto. Segue la procedura legislativa ordinaria, quindi servono le posizioni del Parlamento e del Consiglio e, di norma, un accordo fra le due istituzioni prima dell’adozione.
| Data | Fase |
|---|---|
| La Commissione presenta la proposta COM(2026) 502 | |
| Annuncio in plenaria del deferimento alle commissioni: ITRE e IMCO congiuntamente competenti, relatori Diego Solier (ECR) e Reinier van Lanschot (Verdi/ALE); pareri di JURI e LIBE | |
| Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) | |
| — | Voto in commissione, posizione del Consiglio, adozione: nessuna data fissata |
Cosa propone, in breve
La proposta è in gran parte politica industriale, ma una parte cambierebbe il modo in cui la pubblica amministrazione compra il cloud:
- Iniziative per cloud e AI — finanziamenti alla ricerca, centri per l’adozione dell’AI, progetti prioritari sull’AI di frontiera, strategie nazionali per cloud e AI.
- Data center — zone di accelerazione con autorizzazioni più rapide e progetti strategici designati dalla Commissione.
- Quadro dell’Unione per la sovranità del cloud (Titolo IV) — quattro livelli di garanzia con criteri cumulativi nell’Allegato II, riconoscimento da parte dell’autorità nazionale dello Stato di stabilimento (art. 17), autovalutazione per il livello 1 (art. 19), audit indipendente per i livelli 2-4 (artt. 20-21), un registro centrale dei servizi riconosciuti (art. 22), sanzioni stabilite dagli Stati membri e diritto al risarcimento per i clienti (art. 24).
- Appalti — almeno il livello 1 per gli acquisti cloud della pubblica amministrazione; solo i livelli 2, 3 o 4 per le attività individuate come rilevanti per l’ordine pubblico nei settori NIS2 e in sicurezza, difesa, giustizia e attività di contrasto (artt. 29-30).
- Federazione cloud del settore pubblico e open source — una federazione europea del cloud pubblico, acquisti gestiti dalla Commissione, preferenza per l’open source e riuso del software negli enti pubblici.
Cosa chiede ciascun livello, criterio per criterio, e chi dovrebbe acquistare quale livello è spiegato nell’analisi completa: i quattro livelli, come sono scritti e chi dovrebbe fare cosa.
A chi si applicherebbe
Se adottato nel testo proposto, il CADA toccherebbe tre gruppi, in modo diverso:
- Fornitori di servizi cloud che vogliono vendere alla pubblica amministrazione e agli organismi dell’Unione: per farlo dovrebbero ottenere il riconoscimento di un livello di garanzia.
- Amministrazioni aggiudicatrici e organismi dell’Unione: obbligati ad acquistare servizi riconosciuti e, per gli Stati membri, a svolgere valutazioni del rischio entro un anno dall’entrata in vigore e poi ogni due anni; se la valutazione richiede di cambiare servizio, la migrazione va completata entro 12 mesi.
- Soggetti privati dell’Allegato I della NIS2 (energia, trasporti, banche, sanità, acqua, infrastrutture digitali e altri): nessun obbligo diretto, ma la possibilità che la Commissione renda obbligatoria una valutazione d’impatto nei settori ad alta criticità.
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
Il vocabolario arriva prima dell’obbligo. Anche da proposta, i criteri dell’Allegato II danno un significato verificabile a «sovranità»: dove stanno dati, metadati e telemetria, dove sta il personale, chi controlla il fornitore e il software. Chi vende AI alla pubblica amministrazione può aspettarsi di ritrovarli nei capitolati.
L’addestramento entra nei criteri. Dal livello 2, i dati generati dall’uso del servizio non potrebbero essere usati per addestrare o fare fine-tuning di sistemi di AI gestiti da paesi terzi o da loro entità. È un impegno che chi compra dovrebbe poter documentare nel proprio registro dei trattamenti.
La supply chain del software va conosciuta già ora. SBOM, elenco delle dipendenze e piano di migrazione se un fornitore viene meno sono criteri del livello 2 e servono anche al Cyber Resilience Act e alla nuova direttiva sulla responsabilità per prodotti difettosi.
Un’installazione self-hosted non è un servizio cloud acquistato. Il riconoscimento riguarda i fornitori di servizi cloud: una piattaforma installata sull’infrastruttura del cliente non ha un livello da ottenere, ma i componenti esterni che usa, per esempio un endpoint di inferenza, restano soggetti ai criteri del loro fornitore.
Dove si somma ad altre norme
- NIS2 — gli Allegati I e II della direttiva definiscono i settori in cui gli acquisti pubblici richiederebbero i livelli 2-4 e i soggetti privati a cui potrebbe essere estesa la valutazione d’impatto.
- Data Act — già in applicazione: cambio di fornitore cloud e tutela contro l’accesso di autorità di paesi terzi ai dati non personali; la proposta richiama l’art. 32 del Data Act fra i criteri per riconoscere i paesi terzi associati (art. 18).
- Cyber Resilience Act — il software come definito dal CRA rientra nel perimetro dell’Allegato II; l’hardware no.
- AI Act — strumenti diversi: l’AI Act classifica i sistemi per finalità, il CADA regola il substrato su cui girano e lo fa soprattutto attraverso gli acquisti.
- GDPR — una decisione di adeguatezza è una delle condizioni perché un paese terzo sia associato al livello 3.
Errori frequenti
- «Il CADA impone il cloud sovrano». È una proposta: oggi non impone niente. E anche nel testo proposto gli obblighi di acquisto riguardano la pubblica amministrazione, non le imprese private.
- «Il nostro fornitore è già certificato CADA». Finché il regolamento non è adottato e le autorità nazionali non sono designate, nessun servizio può essere riconosciuto a un livello di garanzia dell’Unione.
- «Basta un data center in Europa». Copre al più una parte del livello 1. Il livello 4 riguarda chi controlla il fornitore e il software, ed è l’unico criterio che un contratto non può soddisfare.
- «Esiste già un obbligo di residenza dei dati in UE». Né l’AI Act né la Legge 132/2025 lo prevedono; il CADA lo legherebbe agli acquisti pubblici solo se e quando sarà adottato.
- «Gli articoli citati sono definitivi». La numerazione è quella della proposta della Commissione e può cambiare durante l’iter.
Domande frequenti
Il Cloud and AI Development Act è già in vigore?
No. È una proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea il 3 giugno 2026, COM(2026) 502, procedura 2026/0138(COD). Al 29 ottobre 2026 è all’esame delle commissioni ITRE e IMCO del Parlamento europeo, senza una data di voto. Oggi non crea alcun obbligo e il testo, compresi i numeri degli articoli, può cambiare.
Quando si applicherebbe, se venisse adottato?
Nel testo proposto il regolamento entrerebbe in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e si applicherebbe un anno dopo l’entrata in vigore (art. 48). Le prime valutazioni del rischio degli Stati membri sarebbero dovute entro un anno dall’entrata in vigore (art. 29). Nessuna di queste date è fissata finché la proposta non è adottata.
Il CADA obbligherebbe le aziende private a usare un cloud sovrano?
Non direttamente. Gli obblighi di acquisto riguardano le amministrazioni aggiudicatrici e gli organismi dell’Unione (art. 30). I soggetti privati dell’Allegato I della NIS2 potrebbero svolgere valutazioni analoghe su base volontaria; la Commissione potrebbe renderle obbligatorie per i settori ad alta criticità con un atto delegato (art. 31).
Cosa sono i quattro livelli di garanzia dell’Unione?
Sono livelli di sovranità che un fornitore di servizi cloud potrebbe farsi riconoscere dall’autorità nazionale competente, con criteri cumulativi nell’Allegato II: il livello 1 riguarda stabilimento, infrastruttura e dati nell’Unione ed è un’autovalutazione; i livelli 2, 3 e 4 aggiungono requisiti su personale, certificazione di cibersicurezza, supply chain del software e controllo da parte di paesi terzi, e richiedono un audit di terza parte. L’analisi completa è nella pagina sulla sovranità tecnologica di questo sito.
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- COM(2026) 502 — testo ufficiale — Cloud and AI Development Act (CADA)
- Proposta COM(2026) 502 — testo della Commissione (PDF, 3 giugno 2026) — Commissione europea; Titolo IV per i livelli di garanzia, art. 48 per le date
- Allegati I-III della proposta (PDF) — Allegato II: criteri dei quattro livelli
- Procedura 2026/0138(COD) — Osservatorio legislativo del Parlamento europeo — commissioni, relatori, fasi dell’iter
Norme correlate
- In vigoreNIS2Dir. (UE) 2022/2555Soggetti essenziali e importanti dei settori elencati negli Allegati I e II della direttiva, oltre una certa dimensione o per designazione, e indirettamente i loro fornitori.
- In applicazione progressivaCyber Resilience ActReg. (UE) 2024/2847Fabbricanti, importatori e distributori di prodotti con elementi digitali, software compreso, messi a disposizione sul mercato UE.
- In vigoreDigital OmnibusReg. (UE) 2026/1744 · COM(2025) 837Per la parte in vigore, gli stessi destinatari dell’AI Act. Per la proposta, titolari del trattamento, chi usa cookie e tecnologie simili, soggetti tenuti a segnalazioni di incidenti: nessun obbligo finché non è adottata.
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
Approfondimenti dell’autore
- Sovranità tecnologica: cosa propone davvero il Cloud and AI Development Act — l’analisi completa: i quattro livelli criterio per criterio, appalti, supply chain, rapporto con AI Act e PLD
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