Cyber Resilience Act Reg. (UE) 2024/2847
In breve
Il Cyber Resilience Act (Regolamento (UE) 2024/2847) impone requisiti di cibersicurezza ai prodotti con elementi digitali, software compreso, per tutto il loro ciclo di vita. Dall’11 settembre 2026 i fabbricanti devono segnalare vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi tramite la piattaforma unica di ENISA, con una preallerta entro 24 ore e una notifica entro 72; l’applicazione piena arriva l’11 dicembre 2027.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- Reg. (UE) 2024/2847
- Nome ufficiale
- Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento sulla ciberresilienza)
- Tipo
- Regolamento UE
- Ambito
- Cybersecurity
- Stato
- In applicazione progressivaGli obblighi di segnalazione dell’art. 14 si applicano dall’11 settembre 2026; il resto del regolamento dall’11 dicembre 2027. Lo schema di decreto italiano di adeguamento è in esame preliminare.
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Fabbricanti, importatori e distributori di prodotti con elementi digitali, software compreso, messi a disposizione sul mercato UE.
- Fonte ufficiale
- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
- Aggiornato al
Date che contano
- (passata)
Si applica il capo IV (artt. 35-51): notifica degli organismi di valutazione della conformità (art. 71)
- (già in vigore)
Si applicano gli obblighi di segnalazione dei fabbricanti (art. 14): preallerta 24 ore, notifica 72 ore, tramite la piattaforma unica ENISA
- (passata)
Esame preliminare in Consiglio dei ministri dello schema di decreto italiano di adeguamento (comunicato n. 191)
- (prossima)
Applicazione piena del regolamento
A chi si applica
Il Cyber Resilience Act si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato UE la cui finalità prevista, o il cui uso ragionevolmente prevedibile, include una connessione dati diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete. La definizione copre qualsiasi prodotto software o hardware, le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto e i componenti venduti separatamente: un’applicazione, una libreria commerciale, un firmware, un dispositivo connesso.
Gli obblighi pesano soprattutto sul fabbricante, ma il regolamento ne assegna di propri anche a importatori (art. 19) e distributori (art. 20). Chi immette un prodotto con il proprio nome o marchio, o vi apporta una modifica sostanziale, diventa fabbricante a sua volta (artt. 21 e 22).
Restano fuori i prodotti già disciplinati da regole settoriali: dispositivi medici e diagnostici in vitro (Reg. (UE) 2017/745 e 2017/746), veicoli a motore (Reg. (UE) 2019/2144), prodotti certificati per l’aviazione (Reg. (UE) 2018/1139), equipaggiamento marittimo, e i prodotti sviluppati esclusivamente per sicurezza nazionale o difesa (art. 2).
Cosa chiede
Il regolamento chiede sicurezza sia del prodotto sia del processo che lo mantiene nel tempo. Prima di immettere il prodotto sul mercato, il fabbricante:
- valuta i rischi di cibersicurezza e ne tiene conto in pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione (art. 13, par. 2);
- rispetta i requisiti essenziali di cibersicurezza del prodotto (Allegato I, parte I) e quelli di gestione delle vulnerabilità (Allegato I, parte II);
- redige la documentazione tecnica (art. 31, Allegato VII), esegue la valutazione della conformità (art. 32), firma la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE (art. 13, par. 12);
- fissa un periodo di assistenza che rifletta la durata d’uso prevista, di almeno cinque anni, o pari alla durata d’uso prevista se inferiore (art. 13, par. 8), e tiene disponibili gli aggiornamenti di sicurezza per almeno dieci anni dal rilascio (art. 13, par. 9).
Il livello di verifica dipende dalla categoria. Per la maggior parte dei prodotti basta il controllo interno del fabbricante (modulo A). I prodotti importanti dell’Allegato III (classe I: per esempio sistemi operativi, browser, gestori di password, VPN, SIEM, router; classe II: ipervisori e runtime di container, firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni) e i prodotti critici dell’Allegato IV (per esempio smart card ed elementi sicuri) seguono procedure più rigorose.
| Articolo | Cosa chiede | A chi | Da quando |
|---|---|---|---|
| 14 | Segnalare vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti gravi al CSIRT coordinatore e all’ENISA tramite la piattaforma unica; informare gli utilizzatori interessati | Fabbricanti, anche per i prodotti già sul mercato | |
| 13 | Requisiti essenziali, valutazione dei rischi, gestione delle vulnerabilità per tutto il periodo di assistenza, documentazione tecnica conservata per almeno dieci anni | Fabbricanti | |
| All. I, parte II | Distinta base del software (SBOM) leggibile da una macchina, con almeno le dipendenze di primo livello; aggiornamenti di sicurezza tempestivi; divulgazione coordinata delle vulnerabilità | Fabbricanti | |
| 19–20 | Immettere o distribuire solo prodotti conformi, verificare marcatura CE e documentazione | Importatori e distributori | |
| 24 | Politica di cibersicurezza documentata, cooperazione con le autorità, segnalazioni nei limiti del par. 3 | Gestori di software open source |
La segnalazione dell’art. 14: i quattro termini
Dall’11 settembre 2026 il fabbricante notifica contemporaneamente al CSIRT designato come coordinatore e all’ENISA ogni vulnerabilità attivamente sfruttata e ogni incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto, tramite la piattaforma unica di segnalazione gestita dall’ENISA, operativa da quella data. Il CSIRT di riferimento è quello dello Stato membro dello stabilimento principale nell’Unione.
| Passaggio | Vulnerabilità attivamente sfruttata | Incidente grave |
|---|---|---|
| Preallarme | Entro 24 ore da quando il fabbricante ne è venuto a conoscenza | Entro 24 ore, indicando se si sospettano atti illegittimi o malevoli |
| Notifica | Entro 72 ore, con natura dello sfruttamento e misure correttive | Entro 72 ore, con una valutazione iniziale |
| Relazione finale | Entro 14 giorni dalla disponibilità di una misura correttiva o di attenuazione | Entro un mese dalla notifica |
Le 24 ore servono a dare l’allarme, non a risolvere. Il fabbricante deve anche informare gli utilizzatori interessati e le misure che possono adottare (art. 14, par. 8). Le sanzioni pecuniarie non si applicano a micro e piccole imprese per il solo mancato rispetto del termine del preallarme (art. 64, par. 10): l’obbligo di segnalare resta. Chi deve segnalare, da quale evento parte l’orologio e cosa preparare prima è il tema della pagina Dall’11 settembre hai 24 ore per segnalare.
SBOM, documentazione tecnica e open source
Lo SBOM è un obbligo, non una buona pratica: dall’11 dicembre 2027 il fabbricante identifica e documenta i componenti del prodotto redigendo una distinta base del software in un formato di uso comune e leggibile da una macchina, con almeno le dipendenze di primo livello (Allegato I, parte II, punto 1). La documentazione tecnica dell’Allegato VII lo comprende, insieme alla descrizione dell’architettura, alla politica di divulgazione coordinata delle vulnerabilità e alle relazioni delle prove; va conservata per almeno dieci anni (art. 13, par. 13).
Il fabbricante risponde dell’intero prodotto, componenti di terzi compresi. Quando trova una vulnerabilità in un componente, anche open source, la segnala a chi lo mantiene e la corregge (art. 13, par. 6). Il gestore di software open source (una persona giuridica che sostiene in modo sistematico lo sviluppo di software libero destinato ad attività commerciali) ha un regime leggero: politica di cibersicurezza documentata, cooperazione con le autorità, nessuna sanzione pecuniaria (artt. 24 e 64).
Lo stesso SBOM serve anche altrove: è un elemento di prova per la responsabilità da prodotto e un artefatto di audit nella proposta CADA. Ne parla la pagina sulla sovranità tecnologica.
In Italia: autorità e schema di decreto
Il CRA è un regolamento e si applica direttamente; l’Italia deve però stabilire autorità e sanzioni. Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di adeguamento (comunicato n. 191). Secondo il comunicato:
- l’ACN è autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità;
- la vigilanza del mercato è ripartita fra ACN in via generale, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per gli istituti finanziari e Garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenza;
- i consumatori possono segnalare direttamente a CSIRT Italia vulnerabilità e incidenti; le violazioni entrano fra le materie delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi;
- sono previsti un canale di supporto per micro e piccole e medie imprese e uno spazio di sperimentazione normativa (Sandbox-CRA).
È uno schema: il testo può cambiare fino all’approvazione definitiva e alla pubblicazione in Gazzetta. I massimi delle sanzioni li fissa già il regolamento.
| Violazione | Massimo |
|---|---|
| Requisiti essenziali (Allegato I) e obblighi degli artt. 13 e 14 | 15 milioni di euro o 2,5% del fatturato mondiale annuo, se superiore |
| Altri obblighi degli operatori (fra cui artt. 18–23, 28, 30–33) | 10 milioni di euro o 2% |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti a organismi notificati e autorità | 5 milioni di euro o 1% |
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
Un prodotto con AI dentro è un prodotto con elementi digitali. Se lo vendi o lo distribuisci, il CRA guarda al software e alle sue dipendenze come a qualsiasi altro prodotto: librerie di inferenza, componenti di retrieval e ogni altra dipendenza software entrano nello SBOM e nella gestione delle vulnerabilità.
Con l’AI Act c’è un ponte esplicito. L’art. 12 del CRA stabilisce che un sistema di AI ad alto rischio che rispetta i requisiti essenziali dell’Allegato I, e lo dimostra nella dichiarazione di conformità UE, è considerato conforme ai requisiti di cibersicurezza dell’art. 15 dell’AI Act, fermi i requisiti di accuratezza e robustezza. Un solo lavoro sulla sicurezza, se progettato bene, serve a due regolamenti.
Il periodo di assistenza è una promessa da dieci anni. Gli aggiornamenti di sicurezza restano disponibili almeno dieci anni dal rilascio e la documentazione tecnica si conserva altrettanto. Un componente di terzi senza manutenzione garantita diventa un tuo debito.
Anche non segnalare è una decisione. Il termine di 24 ore parte da quando il fabbricante viene a conoscenza della vulnerabilità o dell’incidente. Chi lo decide, e come lo registra, va scritto prima.
Dove si somma ad altre norme
Il CRA regola il prodotto; altre norme regolano chi lo usa e chi ne risponde quando si rompe:
- NIS2 — i soggetti essenziali e importanti devono curare la sicurezza della catena di approvvigionamento, tenendo conto delle pratiche di sviluppo sicuro dei propri fornitori (art. 24, c. 3, D.Lgs. 138/2024): ciò che il CRA ti obbliga a documentare è quello che i clienti NIS devono valutare.
- Direttiva prodotti difettosi — il software è un prodotto anche ai fini della responsabilità per danno: la stessa vulnerabilità può essere un obbligo di segnalazione e un difetto.
- AI Act — per i sistemi ad alto rischio l’art. 12 del CRA collega i due regimi sulla cibersicurezza.
- CADA — la proposta su cloud e AI usa lo SBOM come artefatto di audit; è ancora una proposta.
Errori frequenti
- «Il CRA parte nel 2027». L’applicazione piena è dell’11 dicembre 2027, ma l’art. 14 si applica dall’11 settembre 2026, anche ai prodotti già sul mercato.
- «Facciamo software, non dispositivi». Il software è un prodotto con elementi digitali, comprese le soluzioni di elaborazione dati da remoto legate al prodotto.
- «La vulnerabilità è in una libreria open source, non è un problema nostro». Il fabbricante risponde dei componenti che integra: segnala la vulnerabilità a chi mantiene il componente e la corregge nel proprio prodotto.
- «Lo SBOM va pubblicato». Va redatto e tenuto nella documentazione tecnica, consegnato all’autorità su richiesta motivata; renderlo disponibile agli utilizzatori è una scelta del fabbricante.
- «Siamo una piccola impresa, siamo esenti». Le micro e piccole imprese sono escluse solo dalle sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del termine di preallarme; tutti gli altri obblighi restano.
Domande frequenti
Il Cyber Resilience Act si applica anche al software puro?
Sì. Il Regolamento (UE) 2024/2847 definisce prodotto con elementi digitali qualsiasi prodotto software o hardware, comprese le relative soluzioni di elaborazione dati da remoto e i componenti immessi sul mercato separatamente, purché la finalità prevista o l’uso ragionevolmente prevedibile includa una connessione dati diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete. Sono esclusi i prodotti già coperti da regole settoriali come i dispositivi medici (Reg. 2017/745 e 2017/746) e i veicoli a motore (Reg. 2019/2144).
Cosa va segnalato dall’11 settembre 2026 e in quanto tempo?
Il fabbricante segnala le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto, contemporaneamente al CSIRT designato come coordinatore e all’ENISA, tramite la piattaforma unica di segnalazione. Servono un preallarme entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, una notifica entro 72 ore e una relazione finale: per le vulnerabilità entro 14 giorni dalla disponibilità di una misura correttiva, per gli incidenti entro un mese dalla notifica. L’obbligo vale anche per i prodotti immessi sul mercato prima dell’11 dicembre 2027 (art. 69, par. 3).
Lo SBOM è obbligatorio? Va pubblicato?
Redigerlo è obbligatorio dall’11 dicembre 2027: l’Allegato I, parte II, punto 1 chiede una distinta base del software in un formato di uso comune e leggibile da una macchina, che includa almeno le dipendenze di primo livello, e l’Allegato VII la inserisce nella documentazione tecnica. Pubblicarlo non è obbligatorio: va consegnato all’autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata, e se il fabbricante decide di renderlo disponibile all’utilizzatore indica dove trovarlo.
Cosa cambia per chi mantiene software open source?
Il regolamento introduce la figura del gestore di software open source: una persona giuridica, diversa dal fabbricante, che sostiene in modo sistematico e duraturo lo sviluppo di software libero e open source destinato ad attività commerciali. L’art. 24 gli chiede una politica di cibersicurezza documentata, la cooperazione con le autorità e, in parte, gli obblighi di segnalazione dell’art. 14. Le sanzioni pecuniarie dell’art. 64 non si applicano ai gestori di software open source.
Cosa prevede l’Italia per l’applicazione del CRA?
Il 2 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha esaminato in via preliminare uno schema di decreto legislativo di adeguamento (comunicato n. 191). Secondo il comunicato, l’ACN è autorità di notifica per gli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza del mercato è ripartita fra ACN, Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la protezione dei dati personali; i consumatori possono segnalare a CSIRT Italia vulnerabilità e incidenti e le violazioni rientrano fra le materie delle azioni rappresentative. Lo schema non è ancora legge.
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- Reg. (UE) 2024/2847 — testo ufficiale — Cyber Resilience Act
- CRA – Reporting obligations e Single Reporting Platform — Commissione europea: termini di segnalazione e piattaforma ENISA operativa dall’11 settembre 2026
Norme correlate
- In vigoreNIS2Dir. (UE) 2022/2555Soggetti essenziali e importanti dei settori elencati negli Allegati I e II della direttiva, oltre una certa dimensione o per designazione, e indirettamente i loro fornitori.
- Approvata, in attesa di GazzettaDirettiva prodotti difettosi (PLD)Dir. (UE) 2024/2853Fabbricanti di prodotti, software e sistemi di AI compresi, e, per i fabbricanti extra-UE, importatori, mandatari e in mancanza fornitori di servizi di logistica; chi modifica sostanzialmente un prodotto; distributori e piattaforme online a determinate condizioni.
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
- PropostaCloud and AI Development Act (CADA)COM(2026) 502Come proposto: fornitori di servizi cloud e di AI che vogliono vedersi riconosciuto un livello di garanzia dell’Unione, pubbliche amministrazioni che li acquistano e, in prospettiva, soggetti privati dei settori critici NIS2.
Approfondimenti dell’autore
- Dall’11 settembre hai 24 ore per segnalare. Chi le usa? — l’art. 14 in dettaglio: il test in tre domande e cosa avere pronto prima della prima segnalazione
- Sovranità tecnologica e CADA — perché lo SBOM serve insieme a CRA, PLD e alla proposta CADA
- Vulnerability management e CVE nella PLD 2024 — la gestione delle vulnerabilità vista dal lato della responsabilità da prodotto
- Assessment di esposizione — incarico a perimetro fisso: se e a quale titolo il prodotto rientra, e cosa va dimostrato
- Cosa faccio lunedì mattinaLinkedIn — un deliverable ben fatto copre più norme: la gestione delle vulnerabilità serve a più regimi
Questa pagina è un orientamento tecnico e architetturale, scritto a partire da incarichi svolti in ambienti regolati e aggiornato alla data indicata. Non è una consulenza legale e non stabilisce se e come una norma si applichi a un sistema o a un’organizzazione specifici.