DORA Reg. (UE) 2022/2554
In breve
Il Regolamento DORA (UE) 2022/2554, applicabile dal 17 gennaio 2025, impone alle entità finanziarie un quadro di gestione del rischio ICT, la segnalazione degli incidenti gravi, i test di resilienza e il controllo dei fornitori terzi di servizi ICT. Il 31 luglio 2026 le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno chiesto governance rafforzata e vigilanza coerente anche sui rischi ICT dei modelli di AI di frontiera.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- Reg. (UE) 2022/2554
- Nome ufficiale
- Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario
- Tipo
- Regolamento UE
- Ambito
- Finanza
- Stato
- In vigore
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Entità finanziarie (banche, assicurazioni, imprese di investimento, istituti di pagamento e altre) e, attraverso i contratti, i fornitori terzi di servizi ICT.
- Atti collegati
- D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 — Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554 (in vigore)
- Fonte ufficiale
- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj
- Aggiornato al
Date che contano
- (già in vigore)
Il regolamento si applica
- (passata)
Dichiarazione congiunta di EBA, EIOPA ed ESMA sui rischi ICT dei modelli di AI di frontiera
A chi si applica
DORA si applica dal 17 gennaio 2025 alle entità finanziarie elencate all’art. 2: enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronica, prestatori di servizi di informazione sui conti, imprese di investimento, fornitori di servizi per le cripto-attività, depositari centrali, controparti centrali, sedi di negoziazione, gestori di fondi di investimento alternativi e società di gestione, imprese di assicurazione e riassicurazione, intermediari assicurativi, enti pensionistici aziendali o professionali, agenzie di rating, amministratori di indici critici, fornitori di servizi di crowdfunding e altri.
Il regolamento cita fra i destinatari anche i fornitori terzi di servizi TIC. Quasi sempre li raggiunge attraverso le entità finanziarie, che devono gestire il rischio dei fornitori e scrivere contratti con contenuti minimi; i fornitori designati come critici sono invece vigilati direttamente.
È un regolamento: si applica direttamente. Il D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 ha adeguato l’ordinamento italiano, designando come autorità competenti Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP, ciascuna per i soggetti che vigila. Alcune entità, come le imprese di investimento piccole e non interconnesse, gli istituti di pagamento esentati e i piccoli enti pensionistici, seguono un quadro semplificato (art. 16).
Cosa chiede
DORA chiede resilienza operativa digitale in cinque blocchi, e la responsabilità di tutti è dell’organo di gestione: definisce, approva e sorveglia il quadro di gestione dei rischi informatici, ne ha la responsabilità finale, approva la strategia di resilienza e la politica sui fornitori TIC, assegna le risorse (art. 5).
| Articoli | Cosa chiede | A chi |
|---|---|---|
| 5–16 | Quadro per la gestione dei rischi informatici solido e documentato: strategie, politiche, procedure e strumenti per proteggere patrimoni informativi e risorse TIC; continuità operativa, risposta e ripristino | Entità finanziarie (quadro semplificato per alcune, art. 16) |
| 17–23 | Gestione, classificazione e segnalazione dei gravi incidenti TIC all’autorità competente: notifica iniziale, relazione intermedia, relazione finale; notifica volontaria delle minacce informatiche significative | Entità finanziarie |
| 24–27 | Programma di test di resilienza operativa digitale; per le entità identificate, test di penetrazione guidati dalla minaccia (TLPT) almeno ogni tre anni sui sistemi di produzione | Entità finanziarie; TLPT solo per quelle identificate |
| 28–30 | Gestione del rischio informatico derivante da terzi: registro delle informazioni, strategie di uscita, contenuti minimi dei contratti | Entità finanziarie, e di riflesso i fornitori TIC |
| 31–44 | Designazione dei fornitori terzi critici di servizi TIC e loro sorveglianza da parte di un’autorità europea capofila | Autorità europee di vigilanza; fornitori critici |
| 45 | Accordi di condivisione delle informazioni sulle minacce informatiche | Entità finanziarie, su base volontaria |
Gli incidenti seguono un percorso proprio. In Italia le segnalazioni vanno all’autorità competente per categoria di soggetto (art. 4 D.Lgs. 23/2025): Banca d’Italia per banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento e altri; CONSOB per depositari centrali e sedi di negoziazione; IVASS per assicurazioni e intermediari assicurativi; COVIP per gli enti pensionistici. I termini di invio sono fissati dalle norme tecniche previste dall’art. 20. Chi esternalizza la segnalazione resta pienamente responsabile (art. 19, par. 5).
Fornitori ICT: registro, contratti e fornitori critici
Il rischio dei fornitori ICT è parte del rischio informatico dell’entità finanziaria, non un tema di acquisti (art. 28). L’entità tiene un registro delle informazioni su tutti gli accordi per servizi TIC di terzi, distinguendo quelli che supportano funzioni essenziali o importanti; ogni anno comunica all’autorità numero e tipo dei nuovi accordi e categorie dei fornitori. Per i servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti predispone strategie di uscita che le permettano di chiudere il rapporto senza perturbare l’attività né la conformità (art. 28, par. 8).
L’art. 30 fissa cosa deve contenere almeno ogni contratto per servizi TIC:
- descrizione completa delle funzioni e dei servizi, con le condizioni dell’eventuale subappalto;
- le regioni o i paesi in cui si prestano i servizi e si trattano e conservano i dati, con l’obbligo per il fornitore di avvisare prima di cambiarli;
- garanzie di accesso, ripristino e restituzione dei dati in caso di insolvenza o risoluzione;
- assistenza in caso di incidente senza costi aggiuntivi o a costo prestabilito, cooperazione con le autorità, diritti di risoluzione e preavviso.
Per le funzioni essenziali o importanti si aggiungono livelli di servizio con obiettivi quantitativi e qualitativi, obblighi di preavviso, piani di emergenza attuati e testati dal fornitore e la sua partecipazione ai TLPT. Infine le autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA, ESMA), tramite il comitato congiunto, designano i fornitori terzi critici di servizi TIC e nominano per ciascuno un’autorità di sorveglianza capofila (art. 31).
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
Un modello o un servizio di AI usato da una banca è un servizio TIC. Entra nel quadro di gestione dei rischi informatici, nel registro delle informazioni e, se supporta una funzione essenziale o importante, nei contratti con i contenuti rafforzati dell’art. 30 e nelle strategie di uscita. Dove girano il modello e i dati, e con quale preavviso possono cambiare, è una clausola obbligatoria, non un dettaglio tecnico.
I modelli di frontiera sono già dentro DORA. Con la dichiarazione congiunta del 31 luglio 2026 EBA, EIOPA ed ESMA hanno chiesto alle entità finanziarie governance e gestione del rischio solide per prevenire, rilevare e gestire i rischi informatici legati ai modelli di AI di frontiera, e alle autorità di vigilanza un approccio coerente. Non c’è un regime nuovo: i rischi dei modelli di frontiera si governano con gli strumenti DORA che ci sono.
Le stesse autorità vigilano anche sull’AI Act. Con il D.Lgs. 179/2026 Banca d’Italia, CONSOB e IVASS sono autorità di vigilanza del mercato per i sistemi AI ad alto rischio usati dagli istituti finanziari, e ABF, ACF e IVASS sono competenti per i reclami. Un sistema di merito creditizio o di tariffazione vita e salute risponde quindi a DORA come servizio TIC e all’AI Act come sistema ad alto rischio, davanti allo stesso supervisore.
La continuità è un requisito. Una strategia di uscita credibile da un fornitore di AI presuppone di poter sostituire il modello senza riscrivere il sistema: è una scelta di architettura da fare prima, non una clausola da aggiungere dopo.
Dove si somma ad altre norme
DORA è la norma di settore per la resilienza digitale della finanza; si incastra con le norme orizzontali:
- NIS2 — DORA è lex specialis rispetto alla direttiva NIS2: dove impone misure e notifiche di effetto almeno equivalente, le corrispondenti disposizioni della NIS2 non si applicano. In Italia banche e infrastrutture dei mercati finanziari inviano comunque a CSIRT Italia anche le segnalazioni dei gravi incidenti TIC.
- AI Act — merito creditizio e assicurazioni vita e salute sono usi ad alto rischio dell’Allegato III, con obblighi dal 2 dicembre 2027.
- D.Lgs. 179/2026 — autorità finanziarie come vigilanza AI, reclami ad ABF, ACF e IVASS.
- GDPR — un grave incidente TIC che coinvolge dati personali è anche una possibile violazione da notificare al Garante.
Errori frequenti
- «DORA riguarda la banca, non il fornitore». Il fornitore ICT riceve gli obblighi tramite il contratto (art. 30) e, se critico, una sorveglianza diretta europea.
- «Il registro delle informazioni è un elenco fornitori». È l’elenco degli accordi contrattuali, con la distinzione fra servizi che supportano funzioni essenziali o importanti e gli altri, a livello individuale, subconsolidato e consolidato, e va comunicato all’autorità.
- «Un servizio di AI in prova non entra nel registro». Il registro copre tutti gli accordi per l’uso di servizi TIC di terzi, non solo quelli strategici.
- «Abbiamo esternalizzato la segnalazione degli incidenti». Si può fare, ma l’entità finanziaria resta pienamente responsabile (art. 19, par. 5).
- «Per l’AI aspettiamo regole apposite». La dichiarazione delle autorità europee del 31 luglio 2026 colloca i rischi dei modelli di frontiera dentro il quadro DORA esistente: governance, gestione del rischio, fornitori.
Domande frequenti
A chi si applica DORA?
Il Regolamento (UE) 2022/2554 si applica dal 17 gennaio 2025 alle entità finanziarie elencate all’art. 2: fra le altre enti creditizi, istituti di pagamento e di moneta elettronica, imprese di investimento, fornitori di servizi per le cripto-attività, sedi di negoziazione, gestori di fondi, imprese di assicurazione e riassicurazione, intermediari assicurativi, enti pensionistici aziendali o professionali, fornitori di servizi di crowdfunding. Si applica anche ai fornitori terzi di servizi TIC, per la parte che li riguarda. Restano esclusi, fra gli altri, gli intermediari assicurativi che sono micro, piccole o medie imprese.
Chi vigila su DORA in Italia?
Il D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 designa come autorità competenti Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP, ciascuna per i soggetti che vigila. Le stesse autorità ricevono le segnalazioni dei gravi incidenti TIC; le entità del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari che rientrano nella NIS2 inviano la notifica iniziale e le relazioni anche a CSIRT Italia.
Cos’è il registro delle informazioni?
È l’elenco, tenuto a livello di singola entità e su base subconsolidata e consolidata, di tutti gli accordi contrattuali per l’uso di servizi TIC prestati da fornitori terzi, distinguendo quelli che supportano funzioni essenziali o importanti (art. 28, par. 3). Almeno una volta l’anno l’entità comunica all’autorità il numero dei nuovi accordi, le categorie di fornitori, il tipo di accordi e i servizi forniti; su richiesta mette a disposizione il registro completo.
Un fornitore di AI deve rispettare DORA?
Un fornitore di servizi TIC non è un’entità finanziaria, ma DORA lo raggiunge attraverso il contratto: l’art. 30 impone contenuti minimi, come la descrizione dei servizi, i luoghi in cui sono trattati i dati, l’assistenza in caso di incidente e la cooperazione con le autorità; per i servizi che supportano funzioni essenziali o importanti si aggiungono livelli di servizio misurabili, piani di emergenza testati e la partecipazione ai test di penetrazione. Se è designato fornitore terzo critico, è soggetto alla sorveglianza diretta delle autorità europee.
Cosa hanno detto le autorità europee sui modelli di AI di frontiera?
Il 31 luglio 2026 EBA, EIOPA ed ESMA hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che chiede alle entità finanziarie governance e gestione del rischio solide per prevenire, rilevare e gestire i rischi informatici legati ai modelli di AI di frontiera, e alle autorità di vigilanza un approccio coerente. Non introduce un regime nuovo: colloca questi rischi dentro gli strumenti che DORA prevede già, compresa la sorveglianza sui fornitori terzi critici.
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- Reg. (UE) 2022/2554 — testo ufficiale — DORA
- D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 — Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554
- D.Lgs. 10 marzo 2025, n. 23 — Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2025 — adeguamento nazionale a DORA: autorità competenti (art. 3) e segnalazione dei gravi incidenti TIC (art. 4)
- EBA, EIOPA ed ESMA — dichiarazione congiunta del 31 luglio 2026 sui rischi ICT dei modelli di AI di frontiera — comunicato stampa delle autorità europee di vigilanza
- D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 — Banca d’Italia, CONSOB e IVASS vigilano sui sistemi AI ad alto rischio negli istituti finanziari
Norme correlate
- In vigoreNIS2Dir. (UE) 2022/2555Soggetti essenziali e importanti dei settori elencati negli Allegati I e II della direttiva, oltre una certa dimensione o per designazione, e indirettamente i loro fornitori.
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
- In vigoreD.Lgs. 179/2026D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179Fornitori e deployer di sistemi di AI in Italia, datori di lavoro che usano l’AI nella gestione del personale, istituti finanziari, ordini professionali e professionisti sanitari.
- In vigoreGDPR e Codice privacyReg. (UE) 2016/679Chiunque tratti dati personali di persone che si trovano nell’UE, come titolare o responsabile del trattamento, compresi i dati usati per addestrare, alimentare o interrogare sistemi di AI.
Approfondimenti dell’autore
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