Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS) Reg. (UE) 2025/327
In breve
Lo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS, Regolamento (UE) 2025/327) regola l’uso primario dei dati sanitari elettronici, cioè l’accesso dei pazienti e lo scambio fra chi li cura, e il loro uso secondario per ricerca, innovazione e politiche pubbliche. Si applica per fasi: in via generale dal 26 marzo 2027, insieme ai primi regolamenti di esecuzione fra cui quello su MyHealth@EU; l’uso secondario e il regolamento di esecuzione sui metadati dal 26 marzo 2029.
Di Corrado Patierno · aggiornato al
Scheda
- Riferimento
- Reg. (UE) 2025/327
- Nome ufficiale
- Regolamento (UE) 2025/327 del Parlamento europeo e del Consiglio, sullo spazio europeo dei dati sanitari
- Tipo
- Regolamento UE
- Ambito
- Sanità
- Stato
- In applicazione progressivaIn vigore dal 25 marzo 2025, ma nessuna disposizione si applica prima del 26 marzo 2027; l’uso secondario (capo IV) si applica dal 26 marzo 2029.
- Data dell’atto
- A chi si applica
- Fornitori di sistemi di cartella clinica elettronica, prestatori di assistenza sanitaria, titolari di dati sanitari, organismi di accesso ai dati sanitari e chi chiede dati per l’uso secondario.
- Fonte ufficiale
- https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/327/oj
- Aggiornato al
Date che contano
- (passata)
Entrata in vigore del regolamento
- (prossima)
Il regolamento si applica in via generale (art. 105); si applicano i regolamenti di esecuzione (UE) 2026/2083 (MyHealth@EU) e 2026/2099
- (prossima)
Si applicano l’uso secondario (capo IV) e le regole sulle prime categorie prioritarie di dati (art. 14(1), lettere a-c); si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2098 sui metadati per l’uso secondario
- (prossima)
Scambio transfrontaliero anche per immagini diagnostiche, risultati di esami e lettere di dimissione (art. 105)
A chi si applica
L’EHDS si applica a chi produce, conserva, scambia o chiede di riusare dati sanitari elettronici, e distingue due usi con destinatari diversi.
Uso primario: i dati usati per curare la persona. Riguarda i pazienti, che hanno diritto di accedere ai propri dati, i prestatori di assistenza sanitaria che li registrano e li scambiano, e i fabbricanti, importatori e distributori di sistemi di cartella clinica elettronica, che hanno obblighi propri sui componenti software armonizzati (capo III).
Uso secondario: gli stessi dati riusati per sanità pubblica, statistiche, formazione, ricerca, innovazione e politiche pubbliche. Riguarda i titolari dei dati sanitari, che devono metterli a disposizione, gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari, che rilasciano le autorizzazioni, e gli utenti dei dati, fra cui chi sviluppa algoritmi e sistemi di AI.
Cosa chiede
Uso primario
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati sanitari elettronici, subito dopo la loro registrazione, e di scaricarne gratuitamente una copia nel formato europeo di scambio (art. 3). Il regolamento fissa sei categorie prioritarie da rendere accessibili e scambiabili in un formato europeo comune (art. 14): profili sanitari sintetici, prescrizioni elettroniche, erogazioni elettroniche, immagini diagnostiche e relativi referti, risultati di esami, lettere di dimissione. Lo scambio fra Stati membri passa per LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), la piattaforma centrale istituita dalla Commissione (art. 23).
Uso secondario
- Finalità ammesse (art. 53): sanità pubblica, politiche e regolazione, statistiche, istruzione, ricerca scientifica, compresi sviluppo di prodotti e addestramento, prova e valutazione di algoritmi e sistemi di AI, miglioramento dell’assistenza. Le prime tre sono riservate agli enti pubblici.
- Usi vietati (art. 54): decisioni pregiudizievoli verso persone o gruppi, esclusione da assicurazioni o credito e peggioramento delle condizioni, pubblicità e marketing, sviluppo di prodotti dannosi.
- Minimizzazione (art. 66): l’organismo di accesso fornisce dati anonimizzati quando bastano allo scopo, pseudonimizzati solo se l’utente dimostra che l’anonimizzazione non basta; le informazioni per invertire la pseudonimizzazione restano all’organismo.
- Ambiente di trattamento sicuro (art. 73): i dati con autorizzazione si trattano solo in un ambiente controllato, con accesso limitato alle persone indicate nell’autorizzazione.
- Diritto di esclusione (art. 71): ogni persona può opporsi in qualsiasi momento, senza motivare, all’uso secondario dei propri dati; gli Stati membri devono prevedere un meccanismo semplice per esercitarlo.
| Da quando | Cosa si applica |
|---|---|
| Entrata in vigore del regolamento | |
| Applicazione generale; regolamenti di esecuzione 2026/2083 (MyHealth@EU) e 2026/2099 (identificazione e autenticazione transfrontaliere) | |
| Diritti e scambio per profili sanitari sintetici, prescrizioni ed erogazioni elettroniche; capo IV sull’uso secondario; regolamento di esecuzione 2026/2098 sui metadati | |
| Diritti e scambio per immagini diagnostiche, risultati di esami e lettere di dimissione |
Come si incrocia con le regole italiane
In Italia l’EHDS si somma a regole nazionali sulla ricerca con l’AI in sanità che si applicano già oggi, prima del capo IV. La Legge 132/2025 ne contiene tre:
- Art. 8 — i trattamenti per la ricerca e la sperimentazione su sistemi di AI in sanità, svolti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS e privati che partecipano a progetti con loro, sono di rilevante interesse pubblico. È sempre autorizzato l’uso secondario di dati privi degli identificativi diretti, senza ulteriore consenso, con un’informativa che può essere anche generale sul sito. Il trattamento va comunicato al Garante e può partire decorsi 30 giorni se il Garante non lo blocca.
- Art. 9 — un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 120 giorni, disciplina il trattamento dei dati anche particolari per ricerca e sperimentazione con l’AI, compreso l’uso secondario. Al 29 ottobre 2026 la sua adozione non risulta confermata.
- Art. 10 — inserisce l’art. 12-bis nel D.L. 179/2012 e istituisce una piattaforma di AI per l’assistenza territoriale, di cui AGENAS è titolare, con suggerimenti non vincolanti a professionisti sanitari e medici.
Il punto critico è l’anonimizzazione. Con il provvedimento n. 710 del 23 settembre 2026 il Garante ha inflitto 7 milioni di euro a IQVIA Solutions Italy: i dati di circa un milione di pazienti di 800 medici di medicina generale erano stati trattati come anonimi, ma un codice persistente permetteva di seguire ciascun paziente nel tempo. «Privo di identificativi diretti» nell’art. 8 della Legge 132 non significa anonimo, e l’EHDS tratta i dati pseudonimizzati come una categoria distinta, accessibile solo con giustificazione.
Cosa cambia per chi progetta o usa AI
L’addestramento su dati sanitari ha una via regolata. Dal 26 marzo 2029 chi vuole addestrare o validare un modello su dati sanitari di più fonti potrà chiederli a un organismo di accesso, con un’autorizzazione e dentro un ambiente sicuro. Significa progettare pipeline che lavorano dove stanno i dati, non che li copiano dove sta il modello.
L’anonimizzazione si progetta e si prova. Dopo IQVIA, un identificativo stabile che collega i record dello stesso paziente basta a far cadere la qualifica di dato anonimo. La scelta fra anonimizzazione e pseudonimizzazione va documentata in base allo scopo, come chiede l’art. 66.
Il diritto di esclusione entra nei dataset. Un’opposizione esercitata dopo il rilascio di un’autorizzazione non tocca i trattamenti già autorizzati, ma i dataset successivi devono escludere quei dati: serve tracciabilità di cosa è entrato in ogni versione.
Chi vende cartelle cliniche elettroniche ha due regimi. L’EHDS modifica il Cyber Resilience Act: i fabbricanti di sistemi di cartella clinica elettronica dimostrano i requisiti essenziali di cibersicurezza con la procedura di valutazione prevista dall’EHDS.
Dove si somma ad altre norme
- GDPR — i dati sanitari sono categorie particolari (art. 9); l’EHDS non sostituisce le basi giuridiche né i diritti dell’interessato.
- AI Act — un sistema addestrato con dati EHDS resta soggetto alla sua classe di rischio: i dispositivi medici con organismo notificato sono alto rischio dell’Allegato I, dal 2 agosto 2028.
- Legge 132/2025 — art. 7 (la decisione clinica resta al medico) e artt. 8-10 sulla ricerca e sulla piattaforma AGENAS.
- Data Act — per i dati generati dai prodotti connessi vale il diritto di accesso dell’utente, con il GDPR che prevale sui dati personali.
- Cyber Resilience Act — modificato dall’EHDS per i sistemi di cartella clinica elettronica.
Errori frequenti
- «L’EHDS si applica tutto dal 2027». Dal 26 marzo 2027 parte l’applicazione generale, ma i diritti sulle categorie prioritarie arrivano nel 2029 e nel 2031 e l’uso secondario dal 26 marzo 2029.
- «Con l’EHDS posso usare i dati sanitari per qualunque progetto di AI». Solo per le finalità dell’art. 53, con un’autorizzazione e in un ambiente sicuro; marketing, decisioni pregiudizievoli e selezione assicurativa sono vietati.
- «Senza nome e codice fiscale i dati sono anonimi». Il caso IQVIA dice il contrario: un codice persistente basta a renderli personali.
- «L’art. 8 della Legge 132 vale per tutte le imprese». Vale per soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS e privati del settore sanitario che partecipano a progetti con loro; resta la comunicazione al Garante con 30 giorni di attesa.
- «La Legge 132 classifica l’AI sanitaria come alto rischio». La classificazione è dell’AI Act; la legge italiana regola l’uso in sanità e la ricerca, non la classe di rischio.
Domande frequenti
Da quando si applica l’EHDS?
Il Regolamento (UE) 2025/327 è in vigore dal 25 marzo 2025 e si applica in generale dal 26 marzo 2027. I diritti dei pazienti e lo scambio dei dati per l’uso primario partono il 26 marzo 2029 per profili sanitari sintetici, prescrizioni ed erogazioni elettroniche, e il 26 marzo 2031 per immagini diagnostiche, risultati di esami e lettere di dimissione. Il capo IV sull’uso secondario si applica dal 26 marzo 2029, con alcune disposizioni anticipate al 2027 e altre posticipate al 2031 e al 2035 (art. 105).
Si possono usare i dati sanitari dell’EHDS per addestrare un sistema di AI?
Sì, fra le finalità ammesse per l’uso secondario ci sono la ricerca scientifica e, al suo interno, l’addestramento, la prova e la valutazione di algoritmi, anche in dispositivi medici e sistemi di AI (art. 53). Serve un’autorizzazione ai dati rilasciata da un organismo responsabile dell’accesso ai dati sanitari; i dati si ottengono in forma anonimizzata, o pseudonimizzata se l’anonimizzazione non basta allo scopo, e si trattano solo in un ambiente di trattamento sicuro. Sono vietati, fra gli altri, usi per decisioni pregiudizievoli verso le persone, per escluderle da assicurazioni o credito e per marketing (art. 54).
Che cosa sono i regolamenti di esecuzione 2026/2083, 2026/2098 e 2026/2099?
Sono i primi atti di esecuzione dell’EHDS, adottati dalla Commissione nel settembre 2026. Il 2026/2083 riguarda LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), la piattaforma per lo scambio transfrontaliero dei dati sanitari; il 2026/2099 il meccanismo transfrontaliero di identificazione e autenticazione di persone, professionisti e strutture sanitarie: entrambi si applicano dal 26 marzo 2027. Il 2026/2098 fissa i metadati minimi che i titolari dei dati sanitari devono fornire nelle descrizioni delle serie di dati per l’uso secondario e si applica dal 26 marzo 2029.
Cosa cambia in Italia con la Legge 132/2025?
Per la ricerca sull’AI in sanità l’art. 8 della Legge 132/2025 dichiara di rilevante interesse pubblico i trattamenti di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, IRCCS e privati che partecipano a progetti con loro; consente l’uso secondario di dati privi degli identificativi diretti senza nuovo consenso, con informativa anche generale sul sito; e richiede una comunicazione al Garante, dopo la quale il trattamento può partire decorsi 30 giorni se il Garante non lo blocca. L’art. 10 affida ad AGENAS una piattaforma di AI per l’assistenza territoriale con suggerimenti non vincolanti.
Togliere nome e codice fiscale basta a rendere anonimi i dati sanitari?
No. Con il provvedimento n. 710 del 23 settembre 2026 il Garante ha sanzionato IQVIA Solutions Italy per 7 milioni di euro: i dati di circa un milione di pazienti di 800 medici di medicina generale non erano anonimi perché un codice persistente consentiva di seguire ciascun paziente nel tempo. Dati pseudonimizzati restano dati personali, e l’EHDS stesso distingue fra dati anonimizzati e pseudonimizzati (art. 66).
Fonti ufficiali
Dove questa pagina descrive cosa richiede un obbligo, fa fede il testo dell’atto, non questa pagina.
- Reg. (UE) 2025/327 — testo ufficiale — Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS)
- Regolamento (UE) 2025/327, testo italiano nella Gazzetta ufficiale dell’UE (5 marzo 2025) — EUR-Lex; art. 105 per le date di applicazione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2083 relativo a LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) — 18 settembre 2026, si applica dal 26 marzo 2027
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2099 su identificazione e autenticazione transfrontaliere — 21 settembre 2026, si applica dal 26 marzo 2027
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2098 sui metadati minimi per l’uso secondario — 18 settembre 2026, si applica dal 26 marzo 2029
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Normattiva; artt. 7-10 sulla sanità
- Garante privacy, newsletter dell’8 ottobre 2026: sanzione a IQVIA Solutions Italy — provvedimento n. 710 del 23 settembre 2026
- EDPB, linee guida 02/2026 sull’anonimizzazione — adottate l’8 luglio 2026, consultazione fino al 30 ottobre 2026
Norme correlate
- In vigoreGDPR e Codice privacyReg. (UE) 2016/679Chiunque tratti dati personali di persone che si trovano nell’UE, come titolare o responsabile del trattamento, compresi i dati usati per addestrare, alimentare o interrogare sistemi di AI.
- In vigoreData ActReg. (UE) 2023/2854Fabbricanti di prodotti connessi e fornitori di servizi correlati, titolari dei dati, utenti, destinatari dei dati e fornitori di servizi di trattamento dei dati.
- In applicazione progressivaAI ActReg. (UE) 2024/1689Fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI immessi sul mercato o usati nell’Unione, anche se stabiliti fuori dall’UE; fornitori di modelli di AI per finalità generali.
- In vigoreLegge 132/2025L. 23 settembre 2025, n. 132Chi sviluppa, fornisce o usa sistemi di AI in Italia, con regole specifiche per sanità e ricerca scientifica, pubblica amministrazione, professioni; le norme penali valgono per chiunque.
Approfondimenti dell’autore
- Legge 132/2025 e AI in sanità — cosa aggiunge la legge italiana nel settore sanitario
- AI sanitaria on-premise
- Un LLM on-premise in ospedale
- Assessment di esposizione — incarico a perimetro fisso: quali regimi si applicano e cosa va dimostrato
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